Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 168 pagine

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R495-1327

4.3.4.5.3

Autista di veicoli leggeri (art. 39 e 42 cpv. 1 - 3)

Sì No Nessun parere Non pertinente Cantoni 25 01

Partiti politici 1 08

Associazioni mantello 1 02

Altre organizzazioni (consultate) 17 012

Altri soggetti (non consultati) 41 228

Totale parziale 85, di cui ASMC: 12 IG WAB CH: 9 Totale 64 251

Favorevoli: AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH; UDC; USAM; AGVS, asa, ASTAG, SPIA, cp, FRE, IG WAB CH, CDDGP, MFK BS, OV JU, RC, ASMC, SMFV, SVLT, SVSP, TCS, VSFB; ACS VD, Agro, am, APSR-JU, ASMCTI, aw, BEOWAB, Deuschle, F., Drive, ERFA, FGLWFL, FS-PostAuto, FZ, fzl, Hediger, J., IG BS, jw, KBAV, Lancashire, G., mm, MonAll, MonEsch, MonLin, MonLui, OFV (AR, AI, SG, TG), SF, ASMC ZG, TCS AG, TCS TG, tl, UFV, Val, VAZ, VerTug, VSZTG, WAB ZCH, WB, WeiPor, ZFV, ZVS AG, 2PA

Osservazioni, critiche, proposte:

In generale:

- Si veda punto 4.3.4.5.1 [ZG].

- Per le categorie BE e CE non deve essere necessario ottenere licenze per allievo conducente supplementari, perché nel quadro del tirocinio si è comunque chiamati a guidare anche tutte le sottocategorie [UDC; ASTAG].

- Nel caso delle professioni di autista di veicoli leggeri CFP e di autista di veicoli pesanti AFC, le corse accompagnate per le categorie B/BE devono essere consentite già a partire dai 16 anni. A partire dai 17 anni le persone in questione devono poter guidare in Svizzera le categorie B/BE anche senza accompagnatori, purché nel quadro della loro attività professionale come pure negli spostamenti da e per il posto di lavoro o entro un perimetro stabilito dal formatore responsabile. In caso di non accoglimento di quanto sopra, stralciare la condizione dell’accompagnamento da parte di un formatore ufficialmente riconosciuto, altrimenti gli apprendisti (AFC/CFP) sarebbero ingiustificatamente svantaggiati rispetti a tutti gli altri allievi conducenti cui basta essere accompagnati da un privato. Nel caso della categoria B la condizione verrebbe comunque meno a causa della domanda irrisoria di abilitazioni alla formazione (scarso numero di apprendisti CFP), in quanto sarebbe assurdo tenere un corso base di tre giorni solo per due-tre formatori l’anno. La condizione del «formatore ufficialmente riconosciuto» si giustificherebbe dunque solo per gli allievi della categoria C dai 17 ai 18 anni di età [UDC; ASTAG].

- Le modifiche d’ordinanza legate alla formazione professionale di base (autisti di veicoli leggeri/autisti di veicoli pesanti) devono essere poste in vigore dal Consiglio federale al più presto e senza periodo di transizione, in modo da poter partire in contemporanea con gli adeguamenti della formazione di base (fatto salvo il pertinente decreto del Consiglio federale) [ASTAG].

Art. 39:

- Le corse che soggiacciono all’OAut devono continuare ad essere eccettuate (cfr. art. 4 cpv. 1 OAut) [SO].

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