Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/37: Revisione delle prescrizioni concernenti la licenza di condurre · 168 pagine
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R495-1327
3.15 Motociclisti (età minima) [moto]
L’età minima deve essere di 13 anni. Motivo: l’uso di questi veicoli da parte di tredicenni non presenta un pericolo di incidenti particolare o in ogni caso non maggiore di quello che si ha facendo un downhill in bicicletta, in cui si possono toccare velocità ben superiori a 30 km/h.
3.16 Tricicli a motore [moto]
Riguardo all’età minima e all’accesso diretto rimandiamo alle nostre richieste in merito alle categorie A1 e A. Nel caso dei tricicli a motore è evidente che l’accesso diretto alla categoria A vada concesso a partire dai 24 anni, altrimenti si costringe la persona che di fatto vuole solo guidare un «grosso» triciclo a motore a guidare prima un motoveicolo a due ruote della categoria A2. Si giustifica inoltre in questo caso che l’accesso graduale dalla categoria A2 alla categoria A possa avvenire dopo due anni.
3.17 Quadricicli [moto]
I veicoli ATV, ad es. i quad, con velocità limitata a 45 km/h, possono essere guidati incondizionatamente a partire da 14 anni.
3.18 Motociclisti (numero di esami pratici di conducente) [moto]
In caso di accesso graduale i motociclisti devono essere chiamati a sostenere non più di due esami pratici se vogliono guidare veicoli di tutte le categorie: un esame per ottenere la licenza di condurre della categoria AM a 14 anni, che dà diritto anche alla categoria A1 al partire da 16 anni, e un secondo esame pratico per ottenere la categoria 2 con la possibilità di guidare anche moto di «grossa» cilindrata dopo due anni. Motivo: più di due esami pratici costituiscono un ostacolo finanziario inaccettabile, che se sommato ad altri riduce l’attrattiva della guida motociclistica e fa temere al settore un consistente calo delle vendite.
3.19 Diritto transitorio [Raft]
Nelle disposizioni transitorie bisogna recepire una norma analoga a quella dell’attuale articolo 24 capoverso 5 OAC. Motivo: finora, all’atto di acquistare una moto, tutti i titolari di una licenza per allievo conducente e di una licenza di condurre della categoria A potevano contare sul fatto che, pagata la formazione e superato l’esame pratico, avrebbero ricevuto una licenza di condurre per motoveicoli di durata illimitata. Il fatto che ora queste persone siano costrette a sostenere un esame supplementare è anticostituzionale.
3.20 Licenze di condurre estere [USC]
I titolari di licenze di condurre valide provenienti da Stati membri dell’UE o dell’AELS non devono conseguire una licenza di condurre svizzera anche se sono domiciliati in Svizzera. Poiché nella pratica è spesso difficoltoso per i lavoratori stranieri attivi nel settore dell’agricoltura ottenere una licenza di condurre svizzera, queste persone preferiscono in genere usare illegalmente la loro esponendosi a inutili sanzioni. Se le licenze di condurre di Stati UE e AELS sono valide in Svizzera per le categorie P, P1, C1, C, D1 o D, allora devono esserlo anche per tutte le altre categorie per cui lo sono per i cittadini stranieri domiciliati in Svizzera.
3.21 Maestri conducenti / accompagnatori privati [FRE, ASMC]
- Contestiamo il fatto che dei professionisti tenuti a seguire regolari corsi di perfezionamento debbano seguire una formazione specifica per proseguire la propria attività professionale quando chiunque è autorizzato, senza formazione, ad accompagnare un allievo conducente [FRE].
- La formazione degli allievi conducenti deve essere riservata ai maestri conducenti. Motivo: il periodo di apprendimento di un anno estende il periodo in cui si può guidare con accompagnatori privati, rafforzando il ruolo di queste figure e limitando la competenza dei maestri conducenti, professionisti che, essendo specificamente formati per istruire e seguire i principianti, sono anche al passo coi tempi dal punto di vista tecnico e pedagogico perché tenuti a seguire un perfezionamento obbligatorio. Avendo conoscenze talvolta datate o carenti, i privati possono dunque solo accompagnare le corse di scuola guida e non garantire un insegnamento fondamentalmente completo [ASMC].
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