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Consultazione 2017/39: Modifica di diverse ordinanze nell'ambito della salute degli animali · 5 pagine
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cter. per gli animali della specie ovina e caprina: lo stato della storia dell’animale e la data di nascita di ogni singolo animale;
Art. 14 cpv. 1 lett. d e h
1Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label, nonché i servizi d’igiene veterinaria possono acquisire presso il gestore e utilizzare i seguenti dati concernenti i loro affiliati:
d. per animali della specie bovina, ovina e caprina, bufali e bisonti: storia e informazioni dettagliate riguardanti tutti gli animali che si trovano o si sono trovati nelle aziende detentrici di animali dei loro affiliati;
h. Abrogata
Art. 20 cpv. 6
6Dopo ogni notifica relativa a un animale della specie bovina, ovina e caprina, a un bufalo o a un bisonte il gestore aggiorna lo stato della storia dell’animale in questione.
Art. 29b Disposizione transitoria della modifica del ...
1Per gli animali della specie ovina e caprina in vita al 1° gennaio 2019 che non sono ancora registrati nella banca dati il proprietario deve notificare al gestore, entro il 31 dicembre 2019, i seguenti dati:
a. numero BDTA dell’azienda detentrice di animali;
b. numero d’identificazione e data di nascita dell’animale;
c. razza, colore e sesso dell’animale;
d. data della notifica.
2Se dev’essere notificato un evento secondo l’allegato 1 numero 4, questo animale va registrato preliminarmente.
II
L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
1La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019, ad eccezione dell’articolo 8b.
2L’articolo 8b entra in vigore il ... 2018.
In nome del Consiglio federale svizzero: