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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 40 pagine

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2Disciplina inoltre l’esercizio, il contenuto e l’utilizzazione dei sistemi di memorizzazione di dati provenienti da operazioni di acquisizione all’estero (art. 36 cpv. 5 LAIn) e dati provenienti da misure di acquisizione soggette ad autorizzazione.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

a. dati: informazioni memorizzate nei sistemi d’informazione e di memorizzazione del SIC sotto forma di testo, immagine o suono;

b. oggetto: compilazione di dati relativi a una persona fisica o giuridica, una cosa o un evento nei sistemi d’informazione del SIC;

c. record di dati: insieme di dati concernenti un determinato oggetto;

d. documento originale: dati disponibili in forma elettronica salvati in modalità di sola lettura;

e. metadocumento: prodotto della registrazione strutturata di documenti originali in IASA SIC e IASA-GEX SIC;

f. relazione: connessione tra oggetti o tra un oggetto e un metadocumento;

g. terzi: persona fisica o giuridica avente una correlazione ravvisabile con un oggetto nel sistema d’informazione IASA-GEX SIC, ma che non presenta una rilevanza propria in relazione al settore di compiti «estremismo violento»;

Sezione 2: Disposizioni generali concernenti il trattamento dei dati e l’archiviazione

Art. 3 Archiviazione dei dati

1I collaboratori del SIC che assegnano i dati ai sistemi d’informazione Portale OSINT o Memoria dei dati residui verificano prima dell’archiviazione dei dati se sussistono indizi sufficienti di un nesso con i compiti secondo l’articolo 6 LAIn. Le informazioni che contengono più dati personali sono valutate nel loro insieme. Se vi sono dubbi verificano il contenuto dei dati da archiviare. In caso di responso negativo distruggono i dati o, se provengono da un’autorità d’esecuzione cantonale, li rinviano a quest’ultima.

2Nel caso dell’archiviazione di dati in INDEX SIC nelle sezioni di cui all’articolo 29 lettere b e c, tale verifica viene effettuata dai collaboratori competenti dell’autorità d’esecuzione cantonale.

3Con l’ausilio del riconoscimento ottico dei caratteri (tecnica OCR) può rendere possibile l’esecuzione di una ricerca nei documenti originali.

4Distrugge i supporti di dati che sono archiviati in forma digitale o come documenti originali.