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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 40 pagine
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Sezione 3: Disposizioni generali concernenti la protezione dei dati e la sicurezza dei dati
Art. 10 Diritto d’accesso delle persone interessate
Il diritto d’accesso delle persone interessate è retto dall’articolo 63 LAIn.
Art. 11 Controllo della qualità
1Il controllo periodico dei dati personali nei sistemi d’informazione di cui all’articolo 1 capoverso 1 è retta dagli articoli 20, 27, 33, 38, 44, 49, 54, 59 e 64.
2L’organo di controllo della qualità del SIC controlla a campione almeno una volta l’anno in tutti i sistemi d’informazione del SIC la legalità, l’adeguatezza, l’efficacia e l’esattezza del trattamento dei dati. A tal fine allestisce un piano dei controlli.
3Verifica i record di dati e cancella tutti i dati secondo l’articolo 5 capoverso 5 LAInad essi correlati relativi a:
a. organizzazioni e gruppi che sono stati cancellati dalla lista d’osservazione di cui all’articolo 72 LAIn; e
b. persone, organizzazioni e gruppi sottoposti dal SIC a una procedura di controllo secondo l’articolo 38 OAIn, la quale si è conclusa senza che l’organizzazione o il gruppo siano stati inclusi nella lista d’osservazione.
4Verifica almeno un volta l’anno nei record di dati concernenti le persone fisiche e giuridiche i dati che sono stati acquisiti e registrati in via eccezionale sulla base dell’articolo 5 capoverso 6 LAIn e che non hanno un nesso né con la lista d’osservazione di cui all’articolo 72 LAIn né con una procedura di controllo di cui all’articolo 38 OAIn; li cancella se possono essere escluse le attività secondo l’articolo 5 capoverso 6 LAIn o se, a un anno dalla registrazione, non sono confermate.
5Si adopera per garantire l’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza mediante formazioni interne e controlli regolari. All’occorrenza richiede al direttore del SIC la revoca dei diritti d’accesso di persone che hanno abusato di quest’ultimi.
6Il direttore del SIC o il suo sostituto possono incaricare l’organo di controllo della qualità del SIC di eseguire ulteriori verifiche nei sistemi d’informazione e di memorizzazione di cui agli articoli 36 capoverso 5, 47 e 58 LAIn.
Art. 12 Responsabilità e competenze
Il SIC disciplina la responsabilità e le competenze per i suoi sistemi d’informazione e di memorizzazione nei regolamenti per il trattamento dei dati corrispondenti.
Art. 13 Sicurezza dei dati
1Per garantire la sicurezza dei dati si applicano: