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Consultazione 2017/4: Disposizioni d'esecuzione della legge sulle attività informative: ordinanza sulle attività informative (OAIn) e ordinanza sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) · 40 pagine
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Art. 4 Valutazione individuale e registrazione di dati personali
1Prima della registrazione con riferimento a persone, i collaboratori del SIC competenti per la registrazione dei dati valutano il nesso con i compiti secondo l’articolo 6 LAIn, la rilevanza e l’esattezza dei dati personali da registrare e rispettano i limiti posti al trattamento dei dati dall’articolo 5 capoverso 5 LAIn. In caso di responso negativo distruggono i dati personali o, se provengono da un’autorità d’esecuzione cantonale, li rinviano a quest’ultima.
2Nel caso della registrazione di dati personali in INDEX SIC nelle sezioni di cui all’articolo 29 lettere b e c, tale valutazione è effettuata dai collaboratori competenti dell’autorità d’esecuzione cantonale.
Art. 5 Concessione e revoca dei diritti d’accesso
1I diritti d’accesso a un sistema d’informazione o di memorizzazione del SIC sono concessi solo su richiesta e in riferimento a una singola persona. Per il sistema PES i diritti d’accesso possono essere concessi in base alla funzione.
2Dalla richiesta deve risultare il legame con uno scopo d’utilizzazione sancito nella LAIn nonché le generalità e la funzione del richiedente.
3Il SIC esegue un controllo formale della richiesta e concede i diritti d’accesso.
4Può revocare i diritti d’accesso che non sono stati utilizzati per oltre sei mesi.
5Il SIC è competente per l’esecuzione dei diritti d’accesso dei sistemi d’informazione che gestisce.
Art. 6 Accesso trasversale e valutazione temporanea
1Nel quadro dei rispettivi diritti d’accesso, gli utenti dei sistemi d’informazione del SIC possono accedere simultaneamente a tutti i sistemi d’informazione del SIC. A tal fine è a loro disposizione un’apposita funzionalità di ricerca e distribuzione (SIDRED).
2I metadocumenti in IASA SIC e IASA-GEX SIC possono essere correlati con oggetti tramite relazioni trasversali.
3Per la gestione dell’acquisizione di informazioni o per l’analisi operativa, nel quadro di progetti limitati nel tempo e nei contenuti è possibile valutare separatamente in SiLAN copie di dati provenienti dai sistemi d’informazione e di memorizzazione del SIC. Tale valutazione deve essere approvata dal SIC. Al termine della valutazione le copie sono distrutte dai responsabili e i risultati sono riversati in uno dei sistemi d’informazione di cui all’articolo 1.
Art. 7 Dati relativi alle operazioni
1Il SIC tratta al di fuori dei sistemi d’informazione del SIC dati relativi a operazioni se lo esige la protezione delle fonti secondo l’articolo 35 LAIn o la protezione