Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 10 pagine

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1. Situazione iniziale

Il 9 giugno 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici e le associazioni mantello dell’economia una procedura di consultazione concernente la legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» per eliminare l’aumento dell’onere fiscale.

La consultazione è terminata il 29 settembre 2017. Sono stati interpellati complessivamente 57 destinatari. I Cantoni sono stati invitati a prendere posizione, in particolare, riguardo al momento adeguato per una tempestiva entrata in vigore del progetto nonché alle ripercussioni che ne deriverebbero per loro. L’elenco dei destinatari della consultazione figura nell’allegato.

Nell’ambito della procedura di consultazione sono pervenuti 49 pareri, di cui 43 in merito al contenuto dell’avamprogetto. Questi ultimi sono stati presentati da 5 partiti (PPD, PLR, PES, UDC, PS), dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), 22 Cantoni (AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH) e da 15 organizzazioni/persone interessate (UCS, economiesuisse, SwissHoldings, ASB, USS, Travail.Suisse, ASA, EXPERTsuisse, FIDUCIARI SUISSE, UBS, CS, FER, CP, Handelskammer beider Basel, Conferenza fiscale delle città).

2. Il progetto posto in consultazione

Le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario (di seguito «banche») soggiacciono a disposizioni in materia di vigilanza. Le prescrizioni prudenziali del regime TBTF possono imporre loro, e segnatamente alle banche di rilevanza sistemica, di emettere i cosiddetti «CoCos», le obbligazioni «write-off» o le obbligazioni «bail-in» per rafforzare la loro base di fondi propri o adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

Secondo le prescrizioni dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), nel caso delle banche di rilevanza sistemica gli strumenti TBTF devono essere emessi al più tardi a partire dal 1° gennaio 2020 dalla società madre. Quest’ultima trasferisce le risorse raccolte con l’emissione di strumenti TBTF di norma all’interno del gruppo alle banche operative o ad altre società del gruppo che necessitano di rafforzare la base di fondi propri o di aumentare i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

Per la società madre l’emissione di strumenti TBTF e il trasferimento delle risorse alle proprie banche operative comporta complessivamente un onere più elevato derivante dall’imposta sull’utile. Dal momento che le società madri delle banche di rilevanza sistemica conseguono prevalentemente ricavi da partecipazioni e non esercitano attività operative, ne risulta un’imposizione di fatto di tali ricavi. Questo onere fiscale supplementare comporta una riduzione dei fondi propri, aspetto che è in contrasto con gli obiettivi della legislazione TBTF.

Il maggior onere fiscale è dovuto al calcolo della deduzione per partecipazioni applicato. La deduzione è una percentuale di riduzione dell’imposta sull’utile dovuta. Questo dispositivo permette di evitare un’imposizione economica multipla dei ricavi da partecipazioni. In generale si applica il principio seguente: più la quota dei ricavi da partecipazioni sull’utile complessivo è importante, maggiore è la deduzione per partecipazioni e quindi minore è l’imposta dovuta. Nel diritto vigente gli strumenti TBTF riducono aritmeticamente la deduzione per partecipazioni e fanno pertanto aumentare l’imposta dovuta.