Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/42: Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti «too big to fail» · 10 pagine
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3.3 Costituzionalità della nuova normativa proposta
Cinque Cantoni (AI, FR, SO, SZ, VS), due partiti (PES, UDC) e otto organizzazioni
(UCS, economiesuisse, SwissHoldings, EXPERTsuisse, Travail.Suisse, ASA, FI-DUCIARI SUISSE, Conferenza fiscale delle città) esprimono dubbi sulla costituzionalità del trattamento preferenziale delle banche. ASA ed EXPERTsuisse chiedono di estendere la normativa agli assicuratori.
La CDCF e otto Cantoni (FR, OW, NW, SH, TG, VD, ZG, ZH) ritengono che questa vio-
lazione del principio di uguaglianza giuridica sia giustificabile in considerazione delle disposizioni della FINMA in materia di vigilanza. Alcuni partecipanti propongono una limitazione della normativa alle banche di rilevanza sistemica.
Il PES e FIDUCIARI SUISSE si chiedono fondamentalmente se la modifica di legge ri-
sponda al pubblico interesse. Ritengono che spetti agli azionisti rafforzare la base di capitale proprio e che lo Stato non abbia il compito di aiutarli nel loro intento.
Per il PES l’avamprogetto violerebbe il principio dell’imposizione secondo la capacità
economica.
3.4 Impostazione della deduzione per partecipazioni
Sette Cantoni (BE, FR, NW, OW, SO, TG, GE) e quattro organizzazioni (UCS, Swis-
sHoldings, FIDUCIARI SUISSE, Conferenza fiscale delle città) propongono di esaminare il passaggio al sistema dell’esenzione diretta o affermano che con questo sistema si potrebbe risolvere la problematica in questione.
La CDCF ritiene che attualmente il passaggio al sistema dell’esenzione diretta non sia
appropriato in termini di politica reale.
3.5 Entrata in vigore
Il Cantone ZG e quattro organizzazioni/persone interessate (economiesuisse, ASB,
CS, UBS) sono favorevoli a un’entrata in vigore possibilmente tempestiva delle disposizioni modificate.
I Cantoni AG e SO sono d’accordo di fissare l’entrata in vigore al 2020.
Il Cantone JU esige di essere consultato prima di fissare la data dell’entrata in vigore.
3.6 Altre osservazioni
Il PES chiede di analizzare l’impatto della regolamentazione al momento
dell’elaborazione del messaggio. Critica inoltre il fatto che gli strumenti TBTF non siano disciplinati nella legge sulle banche ma nell’ordinanza sui fondi propri. Ciò permette infatti al Consiglio federale o alla FINMA stessa di stabilire gli strumenti di debito. Per questo motivo, il PES ritiene che l’avamprogetto violi l’attuale regolamentazione – conforme alla tradizione giuridica svizzera – secondo cui l’oggetto fiscale deve fondamentalmente essere definito a livello di legge.
Secondo SwissHoldings è opinabile la proposta dell’avamprogetto di assimilare fiscal-
mente i corrispettivi pagati sugli strumenti TBTF interamente agli interessi passivi. A suo avviso questo approccio non è comprensibile in quanto la FINMA considera gli strumenti TBTF come parte del capitale proprio, mentre per gli investitori privati svizzeri solo una parte dei corrispettivi si qualifica come proventi da interessi imponibili. In conclusione, la soluzione proposta permetterebbe di fatto alle banche di far valere una deduzione degli interessi sul capitale proprio e quest’ultimo dovrebbe ora beneficiare anche di un trattamento privilegiato grazie alla deduzione per partecipazioni. L’UCS e la Conferenza fiscale delle città considerano una deduzione dei costi del capitale proprio corrisponden-