Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/45: Ordinanza sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 54 pagine
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verrà coordinata con le disposizioni sulla riscossione delle prestazioni di vecchiaia degli istituti di previdenza. Conformemente all’articolo 3 capoverso 1, le prestazioni di vecchiaia derivanti da polizze e conti del pilastro 3a potranno essere riscosse al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età di riferimento, vale a dire a partire dal compimento del 60° anno d’età. L’età di 60 anni corrisponde all’età minima che gli istituti di previdenza possono prevedere per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia secondo l’articolo 13 capoverso 4 LPP.
Cpv. 2 lett. b
L’impiego degli averi depositati su conti e polizze del pilastro 3a per effettuare riscatti presso un istituto di previdenza e il trasferimento su altri conti e polizze del pilastro 3a saranno in futuro disciplinati nell’articolo 3bis. Il capoverso 2, invece, disciplinerà soltanto i casi in cui gli averi del pilastro 3a lasciano definitivamente il sistema previdenziale.
Art. 3bis(nuovo) Trasferimento di prestazioni a istituti di previdenza o altre forme ri-
conosciute di previdenza
Il nuovo articolo 3bisdisciplina i casi in cui gli averi del pilastro 3a vengono trasferiti all’interno del sistema previdenziale.
Cpv. 1 lett. a
Attualmente l’impiego degli averi depositati su conti e polizze del pilastro 3a per effettuare riscatti presso un istituto di previdenza è disciplinato nell’articolo 3 capoverso 2. Il presente capoverso non comporta alcun cambiamento materiale rispetto alla disposizione vigente. Nel diritto vigente gli assicurati hanno già la possibilità di disdire il rapporto di previdenza e di trasferire l’avere per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza. Si tratta di un trasferimento lecito, fiscalmente neutro.
Cpv. 1 lett. b
Attualmente il trasferimento degli averi depositati su conti e polizze del pilastro 3a a un altro istituto del pilastro 3a è disciplinato nell’articolo 3 capoverso 2. Il presente capoverso non comporta alcun cambiamento materiale rispetto alla disposizione vigente. Nel diritto vigente gli assicurati hanno già la possibilità di disdire il rapporto di previdenza e di trasferire l’avere a un altro istituto del pilastro 3a. Si tratta di un trasferimento lecito, fiscalmente neutro. Va tenuto presente che nel caso delle soluzioni assicurative il valore dell’avere può risultare inferiore agli importi versati. A questo proposito vanno considerate le condizioni contrattuali dell’istituto d’assicurazione.
Cpv. 2
Con questo capoverso sarà codificata nell’ordinanza una prassi vigente dal 2014. Prima di allora l’impiego dell’avere del pilastro 3a per effettuare un riscatto presso un istituto di previdenza era autorizzato soltanto se il rapporto di previdenza veniva completamente sciolto. La condizione per lo scioglimento era che l’intero avere fosse utilizzato per il riscatto. Se l’avere del pilastro 3a superava l’importo massimo acquistabile nel 2° pilastro, lo scioglimento non era autorizzato. In particolare non era consentito prelevare dal 3° pilastro soltanto la parte dell’avere effettivamente necessaria per colmare la lacuna previdenziale nel 2° pilastro. Questa interpretazione restrittiva della disposizione veniva giustificata con il tenore della frase introduttiva dell’articolo 3 capoverso 2 («il rapporto di previdenza è sciolto»). Nel Bollettino della previdenza professionale n. 136 (N. 893, in tedesco e francese), l’UFAS si è distanziato dalla rigida posizione adottata fino ad allora, ritenendo che discriminasse le persone che hanno solo un unico pilastro 3a rispetto a quelle che dispongono di più averi, per le quali è più facile sciogliere completamente un rapporto di previdenza. L’UFAS si è pertanto detto del parere che un trasferimento parziale del pilastro 3a andasse autorizzato, a condizione che fosse impiegato per colmare interamente la lacuna nel 2° pilastro. Ha invece mantenuto il divieto di effettuare trasferimenti parziali volti a colmare solo una parte della lacuna nel 2° pilastro. La nuova prassi