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Consultazione 2017/47: Revisione totale della legge sul contrassegno stradale (LUSN) · 7 pagine

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741.71 Circolazione stradale

3Essa può sospendere l’assoggettamento per determinati tratti di strade nazionali quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie.

Art. 5 Persone assoggettate

Il detentore del veicolo e, a titolo sussidiario, il conducente sono assoggettati al pagamento della tassa.

Sezione 3: Periodo di tassazione e importo della tassa

Art. 6 Periodo di tassazione

Il pagamento della tassa dà diritto a utilizzare le strade nazionali I e II per un anno.

Art. 7 Importo della tassa

1La tassa annua ammonta a 40 franchi.

2Il Consiglio federale può ridurre al massimo della metà la tassa per i motoveicoli e i rimorchi.

Art. 8 Verifica del periodo di tassazione e dell’importo della tassa

Il Consiglio federale verifica almeno ogni cinque anni il periodo di tassazione e l’importo della tassa e presenta al Parlamento un rapporto sui risultati della verifica.

Sezione 4: Riscossione della tassa e registrazione

Art. 9 Riscossione

1La tassa è riscossa per l’utilizzazione delle strade nazionali I e II.

2Il Consiglio federale può prevedere il pagamento a posteriori della tassa.

3Esso disciplina le modalità di pagamento.

Art. 10 Registrazione

1Dopo il pagamento della tassa, i veicoli a motore e i rimorchi, o le loro targhe di controllo, sono registrati elettronicamente.

2Se necessario ai fini del controllo dell’assoggettamento, vengono registrati anche i veicoli a motore e i rimorchi, o le targhe di controllo dei veicoli, sui quali ai sensi dell’articolo 4 non è riscossa la tassa.

3Il Consiglio federale disciplina i requisiti che deve soddisfare il sistema di registrazione e stabilisce se i veicoli o le loro targhe di controllo vengono registrati.

4Se è prevista la registrazione della targa di controllo, la tassa è considerata pagata per ogni veicolo che può essere utilizzato con questa targa.

Art. 11 Trasferimento di veicoli e targhe di controllo

1In caso di trasferimento a terzi di un veicolo registrato o di una targa di controllo registrata, la tassa per questo veicolo o questa targa è considerata pagata fino alla fine del periodo di tassazione.

2Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui il pagamento della tassa è eccezionalmente trasferito a un veicolo non ancora registrato o a una targa di controllo non ancora registrata. In questi casi si procede alla cancellazione dal registro del veicolo o della targa di controllo per il quale era precedentemente stata pagata la tassa.

3La tassa pagata non è rimborsata in alcun caso.

Art. 12 Delega della riscossione della tassa

1Il Consiglio federale può delegare, interamente o in parte, la riscossione della tassa:

a. a un organo di riscossione esterno all’Amministrazione federale (organo di riscossione della tassa);

b. ai Cantoni.

2In caso di delega secondo il capoverso 1 lettera a è applicabile la legislazione sugli acquisti pubblici. Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) stipula i necessari contratti.

3L’AFD esercita la vigilanza sull’organo di riscossione della tassa e sui Cantoni cui si è fatto ricorso.

Art. 13 Competenze dell’organo di riscossione della tassa

1Se la riscossione della tassa è delegata all’organo di riscossione della tassa, detto organo ha le seguenti competenze:

a. gestisce il sistema di registrazione;

b. emana decisioni sull’assoggettamento alla tassa;