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Consultazione 2017/47: Revisione totale della legge sul contrassegno stradale (LUSN) · 7 pagine

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Legge sul contrassegno stradale 741.71

2La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d’esazione dell’autorità competente. Essa è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere oggetto di esecuzione in Svizzera.

3In ogni caso, il credito fiscale si prescrive cinque anni dopo che la tassa è divenuta esigibile.

4Se il credito fiscale è la conseguenza di una contravvenzione di cui all’articolo 27, la prescrizione si fonda sull’articolo 29.

Art. 26 Protezione giuridica

1Le decisioni dell’organo di riscossione della tassa o dell’autorità cantonale di prima istanza possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso all’AFD.

2Le decisioni di prima istanza dell’AFD sull’assoggettamento possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

3Per il rimanente, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Sezione 9: Disposizioni penali

Art. 27 Contravvenzioni

1Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, utilizza una strada nazionale I o II senza aver pagato la tassa è punito con una multa di 200 franchi.

2La tassa deve essere pagata a posteriori a partire dalla prima utilizzazione di una strada nazionale I o II. Se il momento della prima utilizzazione non può essere stabilito, fa stato il momento in cui è stata constatata la contravvenzione.

3Se il conducente del veicolo non è individuato o fermato in occasione della contravvenzione, la multa è inflitta al detentore del veicolo indicato nella licenza di circolazione.

Art. 28 Perseguimento penale da parte dell’AFD

1L’AFD è competente per il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni.

2La procedura dell’AFD si basa sulla legge del 18 marzo 20169 sulle multe disciplinari.

3Se il contravventore rifiuta la procedura della multa disciplinare o non paga la multa entro 30 giorni, l’AFD persegue e giudica la contravvenzione conformemente alla DPA.

4Il DFF può delegare interamente o parzialmente a terzi, mediante contratto, il controllo e il perseguimento penale nella procedura della multa disciplinare.

Art. 29 Prescrizione

Il perseguimento penale delle contravvenzioni e la pena si prescrivono in tre anni.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 30 Esecuzione

1Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

2Esso può stipulare accordi internazionali sulla collaborazione transfrontaliera con autorità estere ai fini dell’applicazione della tassa.

Art. 31 Compenso

L’AFD, i Cantoni e le organizzazioni cui si è fatto ricorso ai sensi degli articoli 12 capoverso 1, 15 capoverso 2 e 28 capoverso 4 ricevono un compenso per l’adempimento dei compiti loro delegati. L’importo del compenso è fissato dal DFF.

Art. 32 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 33 Disposizioni transitorie

1Le tasse pagate prima dell’entrata in vigore della presente legge autorizzano a utilizzare le strade nazionali I o II fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge.

2Se in occasione dell’attuazione o dell’esercizio del sistema di riscossione elettronico secondo la sezione 4 sorgono degli imprevisti, il Consiglio federale può mantenere a tempo determinato o introdurre il sistema del contrassegno adesivo. In questo caso esso disciplina in particolare la tassa e l’uso corretto del contrassegno.

Art. 34 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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