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Consultazione 2017/47: Revisione totale della legge sul contrassegno stradale (LUSN) · 7 pagine
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741.71 Circolazione stradale
b. il catalogo dei dati da rilevare;
c. il diritto di trattare i dati;
d. l’acquisizione e la trasmissione dei dati;
e. la durata di conservazione dei dati;
f. la sicurezza dei dati;
g. l’archiviazione e la distruzione dei dati.
Art. 19 Acquisizione dei dati
Nell’adempimento dei suoi compiti l’AFD può acquisire e trattare dati relativi ai detentori di veicoli provenienti da sistemi di dati di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali. Essa utilizza i dati esclusivamente per gli scopi previsti.
Art. 20 Interfacce
1Il sistema d’informazione può così essere collegato con gli altri sistemi d’informazione dell’AFD per la riscossione di tasse sul traffico stradale e per la gestione dei dati di persone e clienti, con i quali gli utenti che dispongono dei diritti d’accesso possono verificare mediante un’unica interrogazione se una determinata persona od organizzazione è registrata in un sistema d’informazione dell’AFD.
2Il collegamento del sistema d’informazione con altri sistemi d’informazione dell’Amministrazione federale ai quali l’AFD ha accesso è possibile soltanto se la legislazione relativa a tali altri sistemi lo prevede.
Art. 21 Accesso
1L’AFD può concedere l’accesso al sistema d’informazione ai collaboratori delle seguenti autorità e organizzazioni, sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione di controlli nonché per il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni alla presente legge:
a. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale;
b. l’organo di riscossione della tassa;
c. le organizzazioni cui si è fatto ricorso ai fini del controllo e della sanzione nel quadro della procedura della multa disciplinare.
2Essa concede l’accesso al sistema d’informazione ai detentori di veicoli e ai conducenti solo al fine di verificare se l’autorizzazione per utilizzare le strade nazionali I e II è ancora valida.
Art. 22 Archiviazione e distruzione dei dati
I dati rilevati sono conservati soltanto per il tempo necessario allo scopo per il quale sono stati rilevati. Le immagini riprese durante i controlli vengono distrutte immediatamente, a condizione che i veicoli, o le targhe di controllo, siano registrati e dunque autorizzati a utilizzare le strade nazionali.
Art. 23 Delega di compiti a terzi
1Le disposizioni sulla protezione dei dati (art. 17–22) si applicano per analogia alle organizzazioni cui si fa ricorso ai sensi degli articoli 12 capoverso 1, 15 capoverso 2 e 28 capoverso 4.
2Le organizzazioni cui si fa ricorso devono garantire la sicurezza dei dati conformemente all’articolo 7 della legge del 19 giugno 19927 sulla protezione dei dati.
Art. 24 Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia
1Le autorità e le organizzazioni cui si fa ricorso incaricate dell’esecuzione della presente legge collaborano nell’adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono reciprocamente le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l’accesso reciproco ai documenti ufficiali.
2Le autorità cantonali di polizia e le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su richiesta, tutte le necessarie informazioni alle autorità o alle organizzazioni cui si fa ricorso incaricate dell’esecuzione della presente legge.
3Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che, nell’adempimento della loro attività di servizio, constatano una contravvenzione o ne vengono a conoscenza sono tenuti a denunciarla all’autorità competente per il perseguimento penale.
4L’assistenza amministrativa in materia penale tra le autorità della Confederazione e dei Cantoni si fonda sull’articolo 30 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo (DPA).
Sezione 8: Prescrizione e protezione giuridica
Art. 25 Prescrizione del credito fiscale
1Il credito fiscale si prescrive alla fine dell’anno successivo a quello in cui la tassa è divenuta esigibile.