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Consultazione 2017/47: Revisione totale della legge sul contrassegno stradale (LUSN) · 7 pagine
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Legge sul contrassegno stradale 741.71
c. conformemente all’articolo 79 della legge federale dell’11 aprile 18895 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), può eliminare l’opposizione in una procedura d’esecuzione ed è considerato autorità amministrativa ai sensi dell’articolo 80 capoverso 2 numero 2 LEF.
2Se l’organo di riscossione della tassa constata delle contravvenzioni, trasmette all’AFD i mezzi di prova necessari per il perseguimento.
3Non è autorizzato a esercitare alcuna altra attività economica oltre a quelle assegnategli dalla presente legge.
4Pubblica annualmente un rapporto sulle sue attività e il conto annuale.
Sezione 5: Utilizzazione del prodotto della tassa
Art. 14
1Il prodotto netto della tassa è utilizzato secondo le disposizioni della legge federale del 22 marzo 19856 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (LUMin).
2Il prodotto netto è il prodotto dopo deduzione dei compensi di cui all’articolo 31.
Sezione 6: Controlli e prestazione di garanzie
Art. 15 Controlli
1Ai fini della verifica del pagamento della tassa vengono eseguiti dei controlli.
2Il Consiglio federale delega all’AFD, a terzi o ai Cantoni l’esecuzione dei controlli.
3In caso di delega a terzi secondo il capoverso 2 è applicabile la legislazione sugli acquisti pubblici. Il DFF stipula i necessari contratti.
4Il Consiglio federale disciplina i requisiti che deve soddisfare il sistema di sorveglianza necessario per l’esecuzione dei controlli.
Art. 16 Prestazione di garanzia
Le persone non domiciliate in Svizzera che, durante un controllo, contestano l’assoggettamento alla tassa o non pagano immediatamente la tassa o un’eventuale multa, devono depositare gli importi corrispondenti oppure fornire un’altra garanzia appropriata.
Sezione 7: Protezione dei dati e assistenza amministrativa
Art. 17 Gestione di un sistema d’informazione
1L’AFD gestisce un sistema d’informazione per l’esecuzione della presente legge.
2Il sistema d’informazione serve all’adempimento dei seguenti compiti:
a. la riscossione della tassa;
b. la gestione dei dati relativi ai veicoli a motore e ai rimorchi registrati o alle targhe di controllo registrate;
c. il controllo della riscossione della tassa;
d. il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni;
e. l’allestimento di statistiche.
Art. 18 Contenuto del sistema d’informazione
1L’AFD può trattare dati personali sempre che ciò sia necessario per l’esecuzione della presente legge.
2Essa può segnatamente trattare i seguenti dati:
a. dati relativi a veicoli a motore, rimorchi e targhe di controllo;
b. dati relativi alla registrazione di veicoli a motore e rimorchi o targhe di controllo e alla durata di validità della registrazione;
c. dati relativi al pagamento della tassa;
d. indirizzo e-mail della persona che ha pagato la tassa.
3Ai fini del perseguimento e del giudizio delle contravvenzioni essa può trattare i seguenti dati personali particolarmente degni di protezione:
a. indicazioni sui controlli eseguiti;
b. indicazioni relative a contravvenzioni di cui all’articolo 27.
4Sempre che la presente legge non preveda altrimenti, il Consiglio federale disciplina:
a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;