Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/50: Progetto di revisione parziale dell'ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) · 14 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sui brevetti d’invenzione
Art. 127r Interpharma, scienceindustries, USAM e vips propongono di
prevedere, nella procedura di revoca, un dibattimento analogo a quello previsto nella procedura di opposizione secondo l’articolo 84 OBI.
Art. 127u Cpv. 2
ACBSE e ASCPI propongono, invece di ripeterla, di inserire un rimando alla definizione corrispondente nella legge per il termine «prodotti».
Art. 127v Cpv. 1 lett. c ed e
ACBSE e ASCPI propongono di sostituire «la prova» con «una prova».
Interpharma, scienceindustries, USAM e vips auspicano che l’IPI
riconosca come prova anche una dichiarazione del richiedente riguardante la data di prima presentazione della domanda SEE e che non sospenda la procedura (dinanzi all’IPI) fino al momento della trasmissione del rapporto di valutazione («assessment report») dell’Agenzia europea per i medicinali o dell’autorità nazionale competente in materia di medicinali.
Cpv. 1 lett. d
ACBSE e ASCPI propongono di modificare il tenore del capoverso come segue: «la conferma dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici inclusa nella decisione di omologazione in virtù dell’articolo 9 capoverso 5 OM […]» oppure «una conferma […]».
Art. 127w ACBSE e ASCPI propongono la riformulazione seguente: «La
richiesta di cui all’articolo 127v capoverso 1 lettera a […]». Al contempo, suggeriscono una modifica della lettera h: «[…] della domanda di omologazione secondo l’articolo 127v capoverso 1 lettera c».
Art. 127x Cpv. 1
ACBSE e ASCPI propongono di sostituire l’enumerazione delle lettere b—j con un rimando agli articoli 127v capoverso 1 lettera a e 127w.
Cpv. 2
ACBSE e ASCPI propongono la riformulazione seguente: «[…] una volta soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 127w».
Art. 127y Cpv. 2
ACBSE e ASCPI propongono la riformulazione seguente: «Sind die Voraussetzungen […]» e «zur Verbesserung...» (concerne soltanto il testo tedesco).
Cpv. 3
ACBSE e ASCPI auspicano che, in caso di inosservanza del termine, sia notificata una decisione motivata, il che non è possibile se «l’IPI considera la domanda irricevibile». Propongono quindi la riformulazione seguente: «Se le condizioni di cui all’articolo 127v lettera a e all’articolo 127w non sono soddisfatte entro tale termine, l’IPI considera la domanda irricevibile. Se le condizioni di cui all’articolo 127v lettere b—f non sono soddisfatte entro tale termine, l’IPI respinge la domanda».