Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/50: Progetto di revisione parziale dell'ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) · 14 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sui brevetti d’invenzione
Art. 127c Cpv. 1
ACBSE e ASCPI propongono di sostituire «La richiesta di rilascio del certificato [...]» con «La richiesta secondo l’articolo 127b capoverso 1 lettera a [...]».
Cpv. 2
ACBSE e ASCPI propongono di parlare in questo caso di «[...] richiesta secondo l’articolo 127b capoverso 2 lettera a [...]».
Al contempo, per la lettera c, chiedono la riformulazione di «[...] il numero della domanda di rilascio del certificato [...]» e l’impiego del termine «certificato per medicinali» («Arzneimittelzertifikat»).
Interpharma, scienceindustries, USAM e vips propongono di
integrare la lettera b, così come gli articoli 127d capoverso 2 lettera b, 127k capoverso 2 lettera p, 127w lettera g, 127x capoverso 1 lettera i, 127zbiscapoverso 2 lettera i e 127zquinquiescapoverso 2 lettera o, come segue: «data e autorità competente dell’eventuale domanda […]».
Art. 127d Cpv. 1
ZG propone di sostituire, alla lettera c, «se del caso» con un più preciso «laddove disponibile» e avanza la stessa proposta per gli articoli 127g capoverso 1 lettera c, 127n capoverso 1 lettera a, 127v capoverso 1 lettera f, 127w lettera b, 127x capoverso 1 lettera c e 127zbiscapoverso 2 lettera c.
Cpv. 2
ACBSE, ASCPI e KH Patentanwälte propongono di integrare le lettere a (e b) di modo che sia chiaro a quale domanda viene fatto di volta in volta riferimento.
Osservano inoltre che il rimando all’articolo 140n capoverso 1 lettera a revLBI sia fuorviante e che vada pertanto eliminato o sostituito con un rimando all’articolo 140n capoverso 2 lettera b.
Art. 127e ACBSE e ASCPI ritengono problematico parlare di «domanda
irricevibile» al capoverso 3. La domanda è infatti considerata non ricevuta; in altre parole, l'IPI non riconosce una data di deposito, dal momento che la domanda non è stata presentata entro i termini.
Art. 127f ACBSE e ASCPI osservano che deve essere garantito il diritto di
essere sentiti per le notifiche di natura materiale e propongono quindi di integrare il capoverso 3, introducendo un termine per rimediare ai difetti nonché la possibilità di ulteriori notifiche.