Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/50: Progetto di revisione parziale dell'ordinanza relativa ai brevetti d'invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI) · 14 pagine
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Revisione parziale dell’ordinanza sui brevetti d’invenzione
Oggetto Osservazioni e proposte di modifica
Art. 127a Cpv. 1
ACBSE e ASCPI auspicano che venga impiegato il termine «certificato per medicinali» («Arzneimittelzertifikat»).
Cpv. 2
ACBSE e ASCPI propongono, invece di ripeterla, di inserire un rimando alla definizione corrispondente nella legge per il termine «prodotti».
Art. 127b Cpv. 2 lett. a, b e d
KH Patentanwälte propone di integrare la lettera a come segue: «la relativa richiesta di proroga». Chiede poi che, tanto la lettera b del presente capoverso quanto gli articoli 127c capoverso 2 lettera a, 127d capoverso 2 lettera c, 127k capoverso 2 lettera q e 127v capoverso 1 lettera a, siano formulati come segue, ai fini di una maggiore comprensibilità: «[...] omologazione del medicinale contenente il prodotto per la Svizzera con il piano d’indagine pediatrica [...]».
ACBSE e ASCPI propongono che le lettere b e d siano integrate con «in Svizzera» e che, al loro interno, «la prova» sia sostituito con «una prova», sostenendo che l'attuale formulazione rinvii a una prova specifica, senza tuttavia definirla.
Interpharma, scienceindustries, USAM e vips accolgono con
favore la possibilità prevista per il richiedente di fornire, nel caso in cui non sia stata presentata una domanda SEE più datata della domanda svizzera, una dichiarazione in tal senso. Al contempo, auspicano che l’IPI riconosca come prova anche una dichiarazione del richiedente riguardante la data di prima presentazione della domanda SEE e che non sospenda la procedura (dinanzi all’IPI) fino al momento della trasmissione del rapporto di valutazione («assessment report») dell’Agenzia europea per i medicinali o dell’autorità nazionale competente in materia di medicinali.
Cpv. 2 lett. c
ACBSE e ASCPI sono del parere che quello di dover presentare la conferma della decisione di omologazione (ai sensi dell’art. 9 cpv. 5 del progetto di modifica dell’ordinanza sui medicamenti, OM) rappresenti un ostacolo considerevole per quei richiedenti che non sono anche i titolari dell’omologazione. Propongono quindi, qualora l'ostacolo non fosse intenzionale, di modificare come segue il tenore della lettera c: «[...] una conferma dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici [...]».
Cpv. 3
Ritenendo che una protezione supplementare breve come quella proposta (6 mesi) giustifichi una maggiore severità in materia di esecuzione, ZG propone di integrare la disposizione con la seguente frase: «In caso di mancato pagamento entro il termine fissato, viene meno il diritto di proroga della durata di protezione».