Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 41 pagine
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Dipartimento federale delle finanze DFF
1 Introduzione
1.1 Situazione iniziale
Il 21 giugno 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di svolgere una procedura di consultazione in merito allʼavamprogetto di Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale (di seguito: «Accordo di assistenza amministrativa» o semplicemente «Accordo») con gli Stati Uniti. La procedura di consultazione si è conclusa il 13 ottobre 2017.
Le economie della Svizzera e degli Stati Uniti dʼAmerica (Stati Uniti) sono fortemente interdipendenti. Nel 2016 la Svizzera ha esportato merci del valore di 36,8 miliardi di dollari negli Stati Uniti, da dove ne ha importate per 22,6 miliardi. Nell’insieme, la Svizzera si colloca al 12° posto nella classifica dei partner economici più stretti degli Stati Uniti, sebbene la sua quota sul commercio totale con questo Paese rappresenti lʼ1,6 per cento appena. Gli Stati Uniti sono il terzo principale Paese importatore e il secondo principale Paese esportatore per la Svizzera. Tra i due Stati non esiste un accordo di libero scambio.
Dopo gli attentati terroristici dellʼ11 settembre 2001 negli Stati Uniti e gli altri attentati commessi all’interno e all’esterno dell’Europa, le autorità doganali attribuiscono la massima priorità alla sicurezza nella catena di fornitura in tutto il mondo, fondandosi sul SAFE («Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade»), il quadro di norme emanate dall’Organizzazione mondiale delle dogane per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale. Queste condizioni quadro prevedono una predichiarazione per l’importazione e l’esportazione di merci sulla base della quale vengono effettuati un’analisi dei rischi ed eventuali controlli di sicurezza. Inoltre, all’interno dell’Unione europea (UE) e anche in Svizzera è stata creata la qualifica di operatore economico autorizzato («Authorised Economic Operator», AEO). Con la modifica del 18 giugno 2010, alla legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD) è stato aggiunto l’articolo 42a sugli operatori economici autorizzati2. La qualifica di operatore economico autorizzato è rilasciata alle persone che sono ritenute affidabili in materia di sicurezza nella catena internazionale di fornitura. All’AEO sono concesse agevolazioni nella predichiarazione e nei controlli delle merci rilevanti ai fini della sicurezza. In base a un accordo sul riconoscimento reciproco delle misure doganali di sicurezza, gli AEO beneficiano di agevolazioni non solo nel proprio Paese, ma anche in quello della parte contraente. Ai fini della sicurezza della catena di fornitura, nel 2001 gli Stati Uniti hanno introdotto il programma «Customs-Trade Partnership Against Terrorism» (C-TPAT; partenariato doganalecommerciale contro il terrorismo).
Nel 2002 l’Amministrazione americana delle dogane, l’attuale «U.S. Customs and Border Protection» (CBP), ha proposto all’Amministrazione federale delle dogane (AFD) di stipulare un accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale. Il 16 febbraio 2005 il Consiglio federale ha approvato il rispettivo mandato negoziale.
Tra il 2005 e il mese di marzo del 2016 si sono svolti diversi cicli di negoziati.
1 RS 631.0
2 In vigore dal 1° aprile 2011 (RU 2011 981).