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Consultazione 2017/52: Accordo di assistenza amministrativa in ambito doganale con gli Stati Uniti · 9 pagine
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Avamprogetto della versione originale tedesca per la procedura di consultazione
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America sulla reciproca assistenza amministrativa tra le loro amministrazioni doganali
Il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America, di seguito denominati «le parti»,
considerato che le infrazioni doganali danneggiano gli interessi economici, fiscali e di politica commerciale dei loro due Paesi,
considerato che è necessario garantire la corretta determinazione di dazi e altri tributi,
riconoscendo la necessità di una collaborazione internazionale in questioni che riguardano l’applicazione e l’esecuzione del diritto doganale nei loro due Paesi,
affermando la loro intenzione di applicare il presente Accordo rispettando il principio della buona fede,
convinti che le amministrazioni doganali possono lottare in modo più efficace contro le infrazioni doganali se collaborano,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
Nel presente Accordo le seguenti espressioni significano:
1. «amministrazione doganale»: in seno alla Confederazione Svizzera, l’Amministrazione
federale delle dogane, che fa parte del Dipartimento federale delle finanze, e negli Stati Uniti d’America, l’autorità doganale e di protezione dei confini (United States Customs and Border Protection) nonché l’autorità di immigrazione e delle dogane (United States Immigration and Customs Enforcement), che fanno entrambe parte del Dipartimento per la sicurezza interna (Department of Homeland Security);
2. «diritto doganale»: le leggi e le direttive relative all’importazione, all’esportazione e al
transito nonché al traffico di merci, eseguiti dalle amministrazioni doganali e riguardanti i dazi, le tasse e altri tributi oppure i divieti, le limitazioni e altri controlli simili inerenti al trasporto di merci controllate attraverso i confini nazionali;