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Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 8 pagine
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Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA)
Modifica del [data]
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione
In tutta l’ordinanza l’espressione «autorità degli stranieri» è sostituita dall’espressione «autorità di migrazione», con i necessari adeguamenti grammaticali.
Titolo prima dell’art. 23
Sezione 2 Formazione e formazione continua
Art. 23, titolo, cpv. 1, periodo introduttivo, 2 e 3
Condizioni per la formazione e la formazione continua
(art. 27 LStr)
1L’esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o una formazione continua può in particolare essere comprovata mediante:
2Le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr) sono in particolare adempite se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o formazione continua serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri.
3I corsi di formazione o di formazione continua sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di formazione continua mirati.
Art. 24 cpv. 1 a 3
1Le scuole che offrono corsi di formazione o di formazione continua per stranieri devono garantire una formazione o una formazione continua confacenti e il rispetto del programma d’insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l’ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua.
2Il programma d’insegnamento e la durata della formazione o della formazione continua devono essere stabiliti.
3La direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o la formazione continua prevista.
Art. 25 cpv. 4
4I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l’importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)2.