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Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 8 pagine
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Art. 38, titolo, periodo introduttivo
Formazione e formazione continua con attività accessoria
(art. 30 cpv. 1 lett. g LStr)
Lo straniero che assolve una formazione o una formazione continua presso un’università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi dall’inizio della formazione a esercitare un’attività accessoria se:
Art. 50, periodo introduttivo
Lo straniero che ha soggiornato provvisoriamente all’estero per conto del suo datore di lavoro o allo scopo di seguire una formazione continua per una durata massima di quattro anni può ottenere un permesso di dimora se:
Art. 56 cpv. 3
3Uno straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per una formazione o una formazione continua (art. 23 e 24), per un soggiorno come impiegato alla pari (art. 48) oppure come praticante (art. 42). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.
Art. 82 cpv. 6bis–8
6bisAllo scopo di accertare le condizioni di soggiorno, gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari comunicano alle autorità di migrazione i dati riguardanti il versamento delle seguenti prestazioni complementari secondo l’articolo 3 capoverso 1 LPC3 ai cittadini stranieri:
a. prestazione complementare annua;
b. rimborso di spese di malattia e d’invalidità di cui all’articolo 14 capoverso 6 LPC4, se i rimborsi complessivi superano i 6 000 franchi per anno civile.
6terConformemente al capoverso 6bisoccorre comunicare cognome, nome, data di nascita, cittadinanza e indirizzo dei cittadini stranieri nonché l’importo della prestazione complementare. La notifica va effettuata entro 20 giorni:
a. dal primo versamento mensile della prestazione complementare annua;
b. dal superamento dell’importo totale del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità di cui al capoverso 6bislettera b.
7I capoversi 6–6ternon si applicano se gli interessati possiedono un permesso di domicilio o sono stati ammessi provvisoriamente in Svizzera.
8Ove, in base ai dati ottenuti in applicazione del capoverso 6bis, l’autorità cantonale di migrazione disponga la mancata proroga o la revoca di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, lo comunica entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della decisione agli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari.
Art. 91b Disposizione transitoria della modifica del …
Soggiacciono parimenti all’obbligo di comunicare conformemente all’articolo 82 capoverso 6bisle prestazioni complementari di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera a LPC5 concesse prima dell’entrata in vigore della presente modifica di ordinanza che continuano a essere versate. La comunicazione dev’essere effettuata entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente modifica.