Progetto
Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 8 pagine
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Ordinanza sul commercio ambulante
Modifica del … [data]
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 4 settembre 20021 sul commercio ambulante è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 1 lett. e
1I documenti previsti nell’articolo 4 capoverso 2 della legge federale devono soddisfare i seguenti requisiti:
e. l’autorizzazione scritta del proprietario del fondo deve essere disponibile nel caso in cui il richiedente, nell’esercizio della sua attività di commercio ambulante, intenda parcheggiare il proprio veicolo durante la notte sul fondo in questione.