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Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 8 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza

(OADI)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 31 agosto 19834 sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza è modificata come segue:

Art. 13, rubrica e cpv. 2

Esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione

(art. 14 LADI)

2Gli stranieri domiciliati che non sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e che rientrano in Svizzera dopo un soggiorno di oltre un anno all’estero sono esonerati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero e abbiano svolto in Svizzera per almeno sei mesi un’occupazione soggetta a contribuzione entro il termine quadro di contribuzione.

4 RS 837.02