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Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 8 pagine

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2Devono fornire i seguenti dati:

a. professione cercata;

b. attività, inclusi i requisiti specifici;

c. luogo di lavoro;

d. grado di occupazione;

e. data di assunzione;

f. tipo di rapporto di lavoro: a tempo determinato o indeterminato;

g. indirizzo di contatto;

h. nome dell’impresa.

3L’annuncio deve essere effettuato tramite la piattaforma internet del servizio pubblico di collocamento, telefonicamente o tramite un colloquio personale.

4Il servizio pubblico di collocamento conferma la ricezione degli annunci.

5Il datore di lavoro può pubblicare in altro modo i posti di lavoro che è tenuto ad annunciare secondo il capoverso 1 solo dopo cinque giorni lavorativi dalla ricezione della conferma.

6Durante questi cinque giorni lavorativi hanno accesso alle informazioni sui posti di lavoro annunciati soltanto i collaboratori del servizio pubblico di collocamento e le persone che vi sono iscritte come persone in cerca d’impiego.

Art. 53c Trasmissione di dossier adeguati e riscontro del datore di lavoro

(art. 21a cpv. 4 LStr)

1Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’annuncio completo il servizio pubblico di collocamento trasmette ai datori di lavoro che hanno effettuato gli annunci i dati sulle persone in cerca d’impiego con un dossier adeguato o comunica ai datori di lavoro che non sono disponibili persone corrispondenti.

2I datori di lavoro comunicano ai servizi pubblici di collocamento:

a. quali candidati hanno ritenuto adeguati;

b. quali candidati sono stati invitati a un colloquio di assunzione o a un test di attitudine professionale;

c. se hanno assunto uno dei candidati; e

d. se il posto è ancora vacante.

Art. 53d Eccezioni all’obbligo di annuncio

(art. 21a cpv. 5 e cpv. 6 LStr)

1Oltre all’eccezione di cui all’articolo 21a capoverso 5 LStr, non è necessario annunciare i posti vacanti se:

a. sono occupati posti di lavoro all’interno di un’impresa da persone che lavorano da almeno sei mesi presso la stessa; questo vale anche per gli apprendisti che sono assunti al termine del tirocinio;

b. l’occupazione dura fino a 14 giorni (variante: meno di un mese);

c. sono assunte persone legate al proprietario dell’impresa da matrimonio o unione domestica registrata o suoi parenti o affini in linea diretta o collaterale fino al secondo grado; i fratellastri e sorellastre sono equiparati ai fratelli e sorelle.

2Il capoverso 1 lettera a non si applica ai prestatori.

Art. 53e Diritto di richiesta dei Cantoni

(art. 21a cpv. 7 LStr)

1Un Cantone può chiedere che nel suo territorio sia introdotto l’obbligo di annunciare i posti vacanti secondo l’articolo 53a in un genere di professione in cui il tasso di disoccupazione raggiunge o supera il valore soglia nel suo territorio.

2L’obbligo di annunciare i posti vacanti è limitato in entrambi i casi a un anno.

Titolo prima dell’art. 54

Sezione 4: Formazione e collaborazione

Art. 55

Abrogato