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Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 8 pagine

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Ordinanza sull’integrazione degli stranieri

(OIntS)

Modifica del [data]

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Art. 10a Notifica di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente in cerca di un

impiego

(art. 53 cpv. 6 LStr)

1I Cantoni disciplinano la procedura per la notifica al servizio pubblico di collocamento dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego.

2L’obbligo di notifica si applica alle persone di cui è stata accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro.

3Ogni anno i Cantoni rendono conto delle loro notifiche alla SEM. Il loro rapporto verte:

a. sulle competenze per quanto riguarda l’accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro e la gestione dei casi;

b. sulle modalità dell’accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro;

c. sul numero di notifiche, sul profilo delle persone notificate e sul numero di collocamenti; e

d. sulle misure adottate a favore dell’integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente e sul loro finanziamento.

1 RS 142.205