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Consultazione 2017/57: Disposizioni d'esecuzione per la modifica della legge sugli stranieri del 16 dicembre 2016 (Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione) · 8 pagine
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Ordinanza sull’integrazione degli stranieri
(OIntS)
Modifica del [data]
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:
Art. 10a Notifica di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente in cerca di un
impiego
(art. 53 cpv. 6 LStr)
1I Cantoni disciplinano la procedura per la notifica al servizio pubblico di collocamento dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego.
2L’obbligo di notifica si applica alle persone di cui è stata accertata la concorrenzialità sul mercato del lavoro.
3Ogni anno i Cantoni rendono conto delle loro notifiche alla SEM. Il loro rapporto verte:
a. sulle competenze per quanto riguarda l’accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro e la gestione dei casi;
b. sulle modalità dell’accertamento della concorrenzialità sul mercato del lavoro;
c. sul numero di notifiche, sul profilo delle persone notificate e sul numero di collocamenti; e
d. sulle misure adottate a favore dell’integrazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente e sul loro finanziamento.