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Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 6 pagine

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Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

(LTDP-DFAE)

del …

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,

decreta:

Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1La presente legge disciplina il trattamento di dati personali (dati) da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

2Sono fatte salve le disposizioni speciali di altre leggi federali.

Capitolo 2: Campo d’applicazione personale

Sezione 1: Persone all’estero

Art. 2 Scopo e persone

1Il DFAE tratta i dati relativi agli Svizzeri all’estero e ai loro congiunti necessari per adempiere i suoi compiti secondo la legge del 26 settembre 2014 sugli Svizzeri all’estero3.

2Il DFAE tratta anche i dati relativi ai cittadini svizzeri che soggiornano all’estero e ai loro congiunti nonché i dati relativi alle persone e ai loro congiunti per i quali la Svizzera assume funzioni di protezione necessari per adempiere tali compiti.

Art. 3 Dati

1Il DFAE può, nell’ambito della protezione consolare accordata dalla Svizzera e degli altri servizi consolari forniti dalla Svizzera, trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e profili della personalità:

a. dati relativi alla salute;

b. dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali;

c. dati relativi a misure di aiuto sociale.

2Il numero d’assicurato di cui all’art. 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)4 serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.

Art.4 Comunicazione dei dati

In via eccezionale, il DFAE può comunicare dati a terzi:

a. per permettere operazioni di ricerca, salvataggio ed evacuazione nell’interesse delle persone interessate;

b. in casi specifici, se la persona interessata non è più in grado di dare il suo consenso e le circostanze permettono di presumere tale consenso.

Sezione 2: Proprietari, armatori e marittimi di navi sotto bandiera svizzera

Art. 5 Scopo e persone

Il DFAE tratta i dati relativi ai proprietari, agli armatori e ai marittimi di navi sotto bandiera svizzera necessari per adempiere i suoi compiti secondo la legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera5.

RS ...

1RS 101

2FF …

3 RS 195.1

4 RS 831.10

5 RS 747.30

2014–......