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Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 6 pagine
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Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri
(LTDP-DFAE)
del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...2,
decreta:
Capitolo 1: Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1
1La presente legge disciplina il trattamento di dati personali (dati) da parte del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).
2Sono fatte salve le disposizioni speciali di altre leggi federali.
Capitolo 2: Campo d’applicazione personale
Sezione 1: Persone all’estero
Art. 2 Scopo e persone
1Il DFAE tratta i dati relativi agli Svizzeri all’estero e ai loro congiunti necessari per adempiere i suoi compiti secondo la legge del 26 settembre 2014 sugli Svizzeri all’estero3.
2Il DFAE tratta anche i dati relativi ai cittadini svizzeri che soggiornano all’estero e ai loro congiunti nonché i dati relativi alle persone e ai loro congiunti per i quali la Svizzera assume funzioni di protezione necessari per adempiere tali compiti.
Art. 3 Dati
1Il DFAE può, nell’ambito della protezione consolare accordata dalla Svizzera e degli altri servizi consolari forniti dalla Svizzera, trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e profili della personalità:
a. dati relativi alla salute;
b. dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali;
c. dati relativi a misure di aiuto sociale.
2Il numero d’assicurato di cui all’art. 50c della legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)4 serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.
Art.4 Comunicazione dei dati
In via eccezionale, il DFAE può comunicare dati a terzi:
a. per permettere operazioni di ricerca, salvataggio ed evacuazione nell’interesse delle persone interessate;
b. in casi specifici, se la persona interessata non è più in grado di dare il suo consenso e le circostanze permettono di presumere tale consenso.
Sezione 2: Proprietari, armatori e marittimi di navi sotto bandiera svizzera
Art. 5 Scopo e persone
Il DFAE tratta i dati relativi ai proprietari, agli armatori e ai marittimi di navi sotto bandiera svizzera necessari per adempiere i suoi compiti secondo la legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera5.
RS ...
1RS 101
2FF …
3 RS 195.1
4 RS 831.10
5 RS 747.30
2014–......