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Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 6 pagine
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Legge RU 20XX
Art. 12 Dati
Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e i profili della personalità:
a. dati relativi alla persona e ai suoi congiunti;
b. dati relativi alla salute in relazione alla capacità lavorativa degli impiegati locali;
c. dati relativi alla salute connessi con i rimborsi dell’assicurazione malattie;
d. dati relativi alle prestazioni, al potenziale e allo sviluppo personale e professionale degli impiegati locali;
e. dati richiesti nell’ambito della collaborazione all’attuazione del diritto delle assicurazioni sociali;
f. atti procedurali e decisioni delle autorità riguardanti il lavoro;
g. dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali.
Art. 13 Trattamento dei dati
I dati possono essere trattati nei sistemi d’informazione che l’Ufficio federale del personale (UFPER) mette a disposizione dei datori di lavoro dell’Amministrazione federale.
Art. 14 Comunicazione dei dati
I dati di cui all’art. 12 lett. a e c possono essere comunicati al consulente assicurativo del DFAE se sono indispensabili, nel caso specifico, per chiarire l’assunzione dei costi.
Sezione 5: Funzionari consolari onorari e loro congiunti
Art. 15 Scopo e persone
Il DFAE tratta i dati relativi ai funzionari consolari onorari e ai loro congiunti necessari per adempiere i suoi compiti secondo l’art. 74 dell’ordinanza del 7 ottobre 2015 sugli Svizzeri all’estero9, segnatamente per:
a. determinare gli effettivi necessari;
b. reclutare i funzionari consolari onorari al fine di garantire gli effettivi necessari;
c. gestire le remunerazioni e costituire i dossier personali;
d. garantire la sicurezza delle persone interessate;
e. permettere la tutela degli interessi della Confederazione.
Art. 16 Dati
Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e i profili della personalità:
a. dati relativi alla persona e ai suoi congiunti;
b. dati relativi alla salute in relazione alla capacità di svolgere la funzione di funzionario consolare onorario;
c. atti procedurali e decisioni delle autorità riguardanti i funzionari consolari onorari;
d. dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali.
Art. 17 Trattamento dei dati
I dati possono essere trattati nei sistemi d’informazione che l’UFPER mette a disposizione dei datori di lavoro dell’Amministrazione federale.
Sezione 6: Esperti impiegati per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti umani e l’aiuto umanitario e loro congiunti
Art. 18 Scopo e persone
Il DFAE tratta i dati relativi agli esperti impiegati per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti umani e l’aiuto umanitario e ai loro congiunti necessari per adempiere i suoi compiti quale reclutatore, segnatamente per:
a. determinare gli effettivi necessari;
b. reclutare esperti al fine di garantire gli effettivi necessari;
c. gestire i dossier degli esperti;
d. promuovere le misure di sviluppo e fidelizzazione degli esperti;
e. mantenere e migliorare il livello di qualifica degli esperti;
f. assicurare la pianificazione, la gestione e il controllo mediante analisi di dati, analisi comparative, rapporti e piani di misure;
g. valutare le possibilità di impiegare all’estero un esperto accompagnato dai suoi congiunti;