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Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 6 pagine
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Legge RU 20XX
Sezione 9: Partecipanti a conferenze internazionali organizzate dalla Svizzera
Art. 27 Scopo e persone
Allo scopo di organizzare conferenze che permettano di garantire una presenza attiva della Svizzera nelle relazioni internazionali, il DFAE tratta dati relativi ai partecipanti.
Art. 28 Dati
Il DFAE può, a fini organizzativi e logistici, trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:
a. dati relativi alle opinioni e alle attività religiose;
b. dati relativi alla salute.
Sezione 10: Persone attive nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero
Art. 29 Scopo e persone
Il DFAE tratta i dati relativi alle persone attive nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero necessari per adempiere i suoi compiti secondo la legge federale del 27 settembre 2013 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero13.
Art. 30 Dati
Il DFAE può trattare i dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali delle persone attive nel settore delle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero.
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 31 Disposizioni esecutive
1Per ciascuna sezione, il Consiglio federale definisce:
a. i sistemi d’informazione utilizzati;
b. il catalogo dei dati non degni di particolare protezione;
c. la responsabilità per il trattamento dei dati, segnatamente per la raccolta, l’accesso, la conservazione e la distruzione;
d. la comunicazione dei dati all’Ufficio federale di statistica.
2Il Consiglio federale disciplina inoltre i diritti di accesso mediante una procedura di richiamo ai dati degni di particolare protezione da parte delle direzioni del DFAE e delle rappresentanze svizzere all’estero che ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.
Art. 32 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
Art. 33 Referendum ed entrata in vigore
1La presente legge sottostà a referendum.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
La/il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,
13 RS 935.41