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Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 6 pagine
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Legge RU
Art. 6 Dati
1Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e i profili della personalità:
a. dati relativi all’appartenenza sindacale, con il consenso della persona interessata, per agire in qualità di mediatore tra il marittimo e l’armatore secondo la Convenzione del 23 febbraio 2006 sul lavoro marittimo6;
b. dati relativi alla salute dei marittimi per poter rilasciare i documenti necessari alla navigazione;
c. dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali nell’ambito delle multe inflitte secondo la legge menzionata all’art. 5;
d. dati relativi a misure di aiuto sociale relative ai marittimi nell’ambito del sostegno prestato ai marittimi che navigano sotto bandiera svizzera o sono stati in attività su una nave sotto bandiera svizzera, per compensare le situazioni di bisogno non imputabili a colpa e le conseguenze economiche di eventi come infortunio, malattia o decesso.
Art. 7 Comunicazione dei dati
1In caso di atto perseguibile penalmente commesso a bordo di una nave che naviga in alto mare sotto bandiera svizzera, il DFAE comunica alle autorità penali del Cantone di Basilea Città i dati necessari all’inchiesta.
2In caso di evento imprevisto che coinvolge una nave sotto bandiera svizzera, il DFAE comunica all’autorità competente i dati necessari, conformemente all’art. 18 dell’ordinanza del 17 dicembre 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti7.
Sezione 3: Impiegati del DFAE in servizio all’estero e loro congiunti
Art. 8 Scopo e persone
Oltre ai trattamenti di dati relativi agli impiegati federali previsti dalla legge federale del 24 marzo 2000 sul personale federale8, il DFAE tratta i dati relativi ai suoi impiegati in servizio all’estero e ai loro congiunti necessari per adempiere i suoi compiti quale datore di lavoro, segnatamente per:
a. valutare le possibilità di inviare un impiegato accompagnato dai suoi congiunti all’estero;
b. garantire la sicurezza delle persone interessate;
c. permettere la tutela degli interessi della Confederazione.
Art. 9 Dati
Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione relativi agli impiegati del DFAE in servizio all’estero e ai loro congiunti:
a. dati relativi alle opinioni e alle attività religiose;
b. dati relativi alla salute;
c. dati relativi alla sfera intima.
Art. 10 Comunicazione dei dati
I dati di cui all’art. 9 lett. b possono essere comunicati all’assicuratore malattie del DFAE per il pagamento delle spese mediche.
Sezione 4: Impiegati locali delle rappresentanze svizzere all’estero e loro congiunti
Art. 11 Scopo e persone
Il DFAE tratta i dati relativi agli impiegati locali e ai loro congiunti necessari per adempiere i suoi compiti quale datore di lavoro, segnatamente per:
a. determinare gli effettivi necessari;
b. reclutare il personale al fine di garantire gli effettivi necessari;
c. gestire i salari e le remunerazioni, costituire i dossier del personale e gestire le comunicazioni alle assicurazioni sociali;
d. promuovere le misure di sviluppo e fidelizzazione degli impiegati;
e. mantenere e migliorare il livello di qualifica degli impiegati;
f. assicurare la pianificazione, la gestione e il controllo mediante analisi di dati, analisi comparative, rapporti e piani di misure;
g. garantire la sicurezza delle persone interessate;
h. permettere la tutela degli interessi della Confederazione.