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Consultazione 2017/61: Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri · 6 pagine
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Legge RU
h. garantire la sicurezza delle persone interessate;
i. permettere la tutela degli interessi della Confederazione.
Art. 19 Dati
Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e profili della personalità:
a. dati relativi alla persona e ai suoi congiunti;
b. dati relativi alle opinioni e alle attività religiose che possono esercitare un’influenza sui futuri impieghi degli esperti;
c. dati relativi alla sfera intima che possono esercitare un’influenza sui futuri impieghi degli esperti;
d. dati relativi alla salute in relazione alla capacità lavorativa degli esperti;
e. dati relativi alle prestazioni, al potenziale e allo sviluppo personale e professionale degli esperti;
f. atti procedurali e decisioni delle autorità che possono esercitare un’influenza sui futuri impieghi degli esperti.
Art. 20 Comunicazione dei dati
Il DFAE può, con il consenso preliminare della persona interessata, comunicare a potenziali datori di lavoro i necessari dati relativi agli esperti, compresi dati degni di particolare protezione.
Sezione 7: Persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni
Art. 21 Scopo e persone
Il DFAE tratta i dati relativi alle persone beneficiarie di cui all’art. 2 cpv. 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite (LSO)10 necessari per adempiere i suoi compiti secondo la LSO.
Art. 22 Dati
1Il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e i profili della personalità:
a. dati relativi ai procedimenti o alle sanzioni amministrativi e penali per contribuire alla risoluzione delle controversie in cui sono coinvolti le persone beneficiarie;
b. dati relativi a misure di aiuto sociale per permettere di garantire la corretta applicazione del quadro legale in materia di assicurazioni sociali nonché il rilascio e la gestione delle carte di legittimazione.
2Il numero d’assicurato di cui all’art. 50c della LAVS11 serve allo scambio elettronico di dati tra i registri ufficiali di persone.
Art. 23 Comunicazione dei dati
1Il DFAE può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali i dati necessari per adempiere i loro compiti o che possono contribuire alla risoluzione delle controversie in cui sono coinvolti le persone di cui all’art. 21 o beneficiari istituzionali di cui all’art. 2 cpv. 1 LSO12.
2Il DFAE può comunicare ai beneficiari istituzionali dati concernenti le persone che impiegano e le persone che le accompagnano.
Sezione 8: Candidati a posti in seno alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali
Art. 24 Scopo e persone
Il DFAE tratta dati per essere in grado di coordinare e attuare la politica della Svizzera in seno alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali, permettendo il sostegno alle candidature svizzere e favorendo l’assunzione di cittadini svizzeri in seno a tali istituzioni.
Art. 25 Dati
Se necessario per gestire candidature in seno alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali, il DFAE può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione e i profili della personalità:
a. le opinioni religiose;
b. l’appartenenza etnica;
c. le opinioni o attività politiche.
Art. 26 Comunicazione dei dati
Il DFAE può comunicare a potenziali datori di lavoro, in Svizzera e all’estero, e a Stati terzi che dispongono di un diritto di voto in seno alle Nazioni Unite e alle organizzazioni internazionali interessate i dati necessari alla candidatura di persone candidate svizzere.
10 RS 192.12
11 RS 831.10
12 RS 192.12