Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/63: Revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (autorizzazione dei fornitori di prestazioni) · 50 pagine
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Fornitori di prestazioni
Per mfe la disposizione del capoverso 5 è fondamentale. SBV ritiene giusto garantire i diritti acquisiti.
Assicuratori
Curafutura chiede che le disposizioni in materia di autorizzazione in virtù dell’articolo 36 capoverso 4 e la limitazione di cui all’articolo 55a vengano applicate anche ai fornitori di prestazioni già autorizzati come pure a quelli che esercitano nel settore ambulatoriale di un ospedale e in uno studio medico.
Santésuisse è contraria a che i medici già autorizzati, che hanno concorso in passato all’aumento dei costi, siano tutelati, mentre i giovani che dispongono di conoscenze più recenti ne siano esclusi. Propone che i Cantoni che applicano queste disposizioni introducano una procedura di appalto pubblica. Il principale criterio di aggiudicazione, dopo il controllo di qualità, dev’essere la disponibilità dei medici ad accettare di fissare con gli assicuratori un prezzo più basso rispetto a quello in vigore nella regione interessata.
4.5.7 Pareri sull’articolo 55a capoverso 6
Cantoni
CDS, CLASS e GE approvano il capoverso senza obiezioni.
NE ritiene che questa disposizione debba estendersi anche ai Cantoni senza numeri massimi a prescindere dai capoversi precedenti. Scegliendo di applicare solo questa norma, i Cantoni dispongono infatti di uno strumento efficace per individuare eventuali abusi.
SG auspica lo stralcio del capoverso. La decisione di limitare le autorizzazioni in un campo di specializzazione deve essere una conseguenza dell’introduzione di numeri massimi. Non dovrebbe fondarsi su criteri puramente economici ma considerare anche aspetti qualitativi e relativi alla fornitura di prestazioni.
TG e ZH sostengono la disposizione e chiedono di obbligare gli assicuratori a fornire i dati necessari.
Anche VD è favorevole ma invita a considerare il criterio della suddivisione per distretto.
Per ZG bisognerebbe precisare che i Cantoni possono fissare regole generali e astratte. Tramite ordinanza si dovrebbe indicare che la limitazione delle autorizzazioni entra automaticamente in vigore con le disposizioni.
Partiti politici rappresentati all’Assemblea federale
GPS non condivide la proposta di cui al capoverso 6 poiché comprometterebbe sensibilmente l’accesso a cure mediche di base di alta qualità per tutti i gruppi demografici.
Secondo PSS, l’evoluzione dei costi come unico criterio è insufficiente per permettere ai Cantoni di bloccare immediatamente qualsiasi nuova autorizzazione in un campo di specializzazione. Se dovesse essere introdotto, questo criterio dovrà essere accompagnato da ulteriori condizioni.
Associazioni mantello nazionali dell’economia
USS boccia questa normativa poiché comprometterebbe sensibilmente l’accesso a cure mediche di base di alta qualità per tutti i gruppi demografici.
Fornitori di prestazioni
FMH giudica inadatto il capoverso 6. È molto probabile che in fase di attuazione distorca i risultati per i fornitori di prestazioni poiché troppo restrittivo. La normativa proposta non tiene conto né della demografia né delle regioni sovracantonali per la fornitura di prestazioni e, quindi, porterà per forza di cose a conclusioni sbagliate. Sarebbe importante considerare