Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/65: Revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili · 9 pagine

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1. Situazione iniziale

Con l’introduzione della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), rispettivamente il 1° gennaio 1995 e il 1° gennaio 1993, i costi degli investimenti destinati al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente sostenuti per un edificio esistente possono essere assimilati, nella sostanza privata, alle spese di manutenzione deducibili (art. 32 cpv. 2 secondo periodo LIFD e art. 9 cpv. 3 lett. a LAID). Nella LAID questa disposizione è formulata soltanto come norma potestativa. Se

l’incentivazione fiscale è sancita nella legislazione cantonale, sono determinanti le prescrizioni previste dal diritto federale. Dalla loro entrata in vigore le due normative sono rimaste invariate; nessun provvedimento fiscale supplementare destinato al risparmio energetico e alla protezione dell’ambiente vi è stato integrato.

Di conseguenza le decisioni fiscali prese dal legislatore federale in merito al primo pacchetto di misure per l’attuazione della Strategia energetica 2050 rappresentano una cesura. Il progetto approvato il 30 settembre 2016 contiene agevolazioni fiscali supplementari nel settore immobiliare (FF 2016 6921). Al fine di raggiungere gli obiettivi di politica energetica, nella LIFD e nella LAID sono stati integrati i provvedimenti seguenti:

1. deducibilità delle spese di demolizione per la costruzione di un immobile di sostituzione

(art. 32 cpv. 2 terzo periodo LIFD e art. 9 cpv. 3 lett. a LAID);

2. possibilità di riportare nei due periodi fiscali successivi i costi degli investimenti destinati al

risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente, ivi comprese le spese di demolizione, se questi costi o queste spese non possono essere interamente presi in considerazione nell’anno durante il quale sono stati sostenuti (art. 32 cpv. 2bisLIFD e art. 9 cpv. 3bisLAID).

Dopo che un comitato diretto dall’Unione democratica di centro aveva lanciato con successo il referendum contro il pacchetto di misure, il 21 maggio 2017 il Popolo svizzero è stato chiamato alle urne per esprimersi sul progetto. L’oggetto è stato approvato con il 58,2 per cento dei voti.

Le agevolazioni fiscali supplementari nel settore immobiliare adottate dal Parlamento necessitano di un’interpretazione. Il legislatore federale ha infatti introdotto nuovi termini che non sono contemplati nel vigente diritto fiscale, come ad esempio le «spese di demolizione» e gli «immobili di sostituzione». È importante fare anche una chiara distinzione rispetto agli altri costi d’investimento, che non sono deducibili.

Per le autorità di tassazione le disposizioni adottate dal Parlamento rappresentano una sfida supplementare a livello tecnico nell’ambito dell’esecuzione, poiché la deducibilità delle spese di demolizione comporta nuove delimitazioni che obbligano gli esperti fiscali a confrontarsi maggiormente con questioni relative all’edilizia. Inoltre, la possibilità di riportare le spese nella sostanza privata è in contrasto con il principio di periodicità, concetto consolidato del calcolo del reddito. Queste nuove regolamentazioni devono essere concretizzate a un livello inferiore e rese compatibili con la procedura di tassazione. Per questo motivo occorre adeguare l’ordinanza del 24 agosto 19923 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (ordinanza sui costi di immobili). Le disposizioni devono essere concepite in modo che rimangano gestibili amministrativamente ai fini della procedura di dichiarazione e di tassazione e che possano essere attuate in maniera efficiente. Per chiarire le nuove problematiche legate all’esecuzione è necessario seguire una linea che mira all’applicazione uniforme del diritto.

1 RS 642.11

2 RS 642.14

3 RS 642.116