Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/65: Revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili · 9 pagine
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Il tempo che decorre tra la demolizione e la nuova edificazione deve essere delimitato. Conformemente all’acquisto di un’abitazione sostitutiva ad uso personale (art. 12 cpv. 3 lett. e LAID) si impone una regolamentazione che stabilisca un congruo termine entro il quale erigere un immobile di sostituzione dopo l’avvenuta demolizione. Nella prassi della tassazione relativa all’acquisto di un bene sostitutivo si è consolidato un periodo di due anni come «congruo termine».
In linea di principio si può affermare che tra il concetto di «immobile di sostituzione» del diritto fiscale e il concetto di «edificio sostitutivo» fuori delle zone edificabili utilizzato nella legislazione sulla pianificazione del territorio esistono molto punti in comune in relazione alla demolizione e alla ricostruzione nello stesso luogo, al termine per la nuova edificazione e all’utilizzazione simile. Si scostano, invece, in merito all’aspetto esterno, che secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio deve per quanto possibile essere conservato, e in merito al volume, che secondo la stessa può essere aumentato soltanto se ciò è necessario per un’utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali oppure per migliorare l’integrazione nel paesaggio.
Art. 4 Spese riportabili nei due periodi fiscali successivi
Cpv. 1
La disposizione legislativa (art. 32 cpv. 2bisLIFD) prevede una ripartizione delle spese e dei costi deducibili su tre anni al massimo. La possibilità di riporto si limita ai costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente come pure alle spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione, a condizione che tali costi e spese non possano essere interamente presi in considerazione nell’anno durante il quale sono stati sostenuti. Le rimanenti spese di manutenzione non possono essere riportate; queste possono essere fatte valere soltanto nell’anno in cui sono state sostenute.
Cpv. 2
Se rimangono delle spese riportabili sorte nel primo periodo fiscale, queste possono essere dedotte nel periodo fiscale successivo. Se, nel secondo periodo fiscale, rimangono altre spese riportabili, queste vanno poi dedotte nel terzo periodo fiscale. Un ulteriore riporto è escluso.
Cpv. 3
Per il calcolo di un eventuale riporto è determinante il reddito netto del contribuente. Il reddito netto si calcola nel modo seguente: dai proventi lordi imponibili (proventi da attività dipendente e indipendente, redditi da sostanza mobiliare e immobiliare, proventi da fonti previdenziali e altri proventi) possono essere dedotte le spese d’acquisizione necessarie per conseguire i proventi (costi di conseguimento) e le deduzioni generali (art. 25 LIFD). Tra le deduzioni generali figurano anche le deduzioni motivate da fattori extrafiscali, segnatamente i costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente nonché le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione.
Le deduzioni sociali non rientrano tra le spese riportabili. Secondo le disposizioni del diritto in vigore, se un contribuente consegue un reddito netto inferiore alla somma delle deduzioni sociali, queste deduzioni che non sono state pienamente sfruttate non sono riportabili.
La possibilità di riporto nei due periodi fiscali successivi che il Parlamento ha previsto per i costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente nonché per le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione rispecchia le vigenti modalità di computo del riporto delle perdite in caso di attività lucrativa indipendente. In primo luogo bisogna considerare le spese riportabili che giungono prima alla scadenza.
Il concreto processo di tassazione dal profilo tecnico è illustrato, per l’anno fiscale 2020, dal seguente esempio, che prevede diverse spese riportabili: