Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/65: Revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili · 9 pagine
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- le spese di sgombero: queste comprendono il trasporto dei rifiuti edili derivati dalla demo-
lizione;
- le spese di smaltimento: queste comprendono l’eliminazione dei rifiuti edili derivati dalla
demolizione.
L’elenco delle spese deducibili si orienta al Codice dei costi di costruzione (CCC SN 506 500 / edizione 2017).6 Si tratta di un piano contabile degli investimenti che permette di ripartire in modo sistematico tutte le spese che si presentano nella costruzione di un’opera.
Cpv. 2
Ai fini di maggiore chiarezza vengono enumerate, a titolo di esempio, le spese che non rientrano tra le spese di demolizione, come le spese di risanamento del suolo contaminato. Il sito inquinato deve essere risanato se il terreno destinato alla costruzione è un sito contaminato oppure se in un altro modo è all’origine di effetti dannosi o se esiste il pericolo concreto che tali effetti si producano. Tra le altre spese non deducibili si contano le spese di spostamento di terreni, di dissodamento, di livellamento e dei lavori di scavo in vista della costruzione di un immobile di sostituzione che vanno oltre la demolizione.
Cpv. 3
Il contribuente deve presentare le spese deducibili in un conteggio separato. Questo fa parte del suo obbligo di dichiarazione e di collaborazione. Il conteggio deve essere articolato secondo le quattro componenti principali menzionate al capoverso 1. Le autorità di tassazione possono in seguito verificare, in base a un conteggio corrispondente, se le spese dedotte corrispondono a spese di manutenzione deducibili secondo il capoverso 1 o a costi
d’investimento non deducibili.
Art. 3 Immobile di sostituzione
Nel caso di un immobile di sostituzione si tratta di un nuovo edificio costruito sul medesimo fondo dell’edificio esistente. Per nuova costruzione si intende, invece, un edificio costruito su un terreno non ancora edificato. Una condizione fondamentale per la deduzione delle spese di demolizione è che l’immobile di sostituzione presenti un’utilizzazione simile a quella dell’edificio preesistente. Tale condizione è data se sono rispettati i presupposti elencati qui di seguito:
Utilizzazione dell’edificio esistente Utilizzazione dell’immobile di sostituzione
Edificio abitativo riscaldato o climatizzato Edificio abitativo riscaldato o climatizzato.
L’integrazione di una parte dell’immobile ad uso commerciale è parimenti ammessa.
Edificio a utilizzazione mista (una parte de- Edificio a utilizzazione mista (una parte destinata ad uso abitativo e una parte ad uso stinata ad uso abitativo e una parte ad uso commerciale) commerciale). Un edificio abitativo comple-
tamente riscaldato o climatizzato è parimente ammesso.
Non vi è utilizzazione simile quando un edificio esistente e non riscaldato (ad es. una stalla, un fienile o una tettoia per automobili) viene sostituito da un edificio abitativo riscaldato o climatizzato. Le corrispondenti spese di demolizione non sono pertanto deducibili. Ciò vale anche per un edificio che in passato era ad uso commerciale (ad es. un deposito), sul cui fondo è edificato un nuovo edificio abitativo completamente riscaldato o climatizzato. Anche in questo esempio non è data l’utilizzazione simile.
6 La norma SN 506 500 è di competenza del Settore della costruzione, la cui Associazione sostenitrice è la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA). La norma è ottenibile al seguente link: https://webshop.crb.ch/it/node/papierform-baukostenplan-26