Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/65: Revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili · 9 pagine

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Cpv. 4

Le spese riportabili vanno dedotte nel quadro della somma effettiva delle spese. Ne consegue che pure le rimanenti spese relative ai fondi devono essere dichiarate con l’importo effettivo relativo al periodo in questione. La deduzione complessiva per l’immobile interessato è quindi operata nel periodo fiscale corrispondente. Se il contribuente intende avvalersi della deduzione complessiva nel periodo fiscale in cui risulta il riporto, le spese riportabili, che possono essere dichiarate soltanto con l’importo effettivo, non sono più deducibili.

Cpv. 5

Se la proprietà abitativa è venduta o il contribuente cambia domicilio in Svizzera, le spese riportabili rimangono deducibili durante un periodo massimo di tre anni (cfr. commento all’art. 4 cpv. 1 AP-ordinanza sulle spese relative ai fondi).

Ne risulta una soluzione semplice e compatibile con i principi di tassazione. Inoltre questo approccio corrisponde alla prassi di tassazione riguardante la deduzione delle perdite effettuata a seguito del trasferimento da un altro Cantone in caso di attività lucrativa indipendente. Con l’adozione della legge federale del 15 dicembre 20007 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure di imposizione delle imposte dirette nei rapporti intercantonali è stata trovata una soluzione uniforme e vincolante per i Cantoni. Da allora la deduzione delle perdite viene applicata anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all’interno della Svizzera.

Art. 5 Deduzione complessiva

L’articolo 5 corrisponde agli articoli 2−4 del diritto vigente.

Cpv. 1

La deduzione complessiva che può essere fatta valere invece delle spese effettive comprende le spese elencate nell’articolo 32 capoverso 2 primo e secondo periodo LIFD. Sono escluse dalla deduzione complessiva le spese per lavori di cura di monumenti storici (diritto vigente) e le spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione. In questo caso possono essere fatte valere soltanto le spese effettive.

Cpv. 2

Il calcolo dell’ammontare della deduzione complessiva rimane invariato rispetto al diritto vigente. Dal punto di vista concettuale viene precisato che il reddito lordo della pigione coincide con il valore locativo lordo secondo l’articolo 21 capoverso 2 LIFD.

Cpv. 3

L’esclusione della deduzione complessiva per i fondi che sono utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali corrisponde al diritto vigente.

Cpv. 4

Conformemente al diritto vigente, in ogni periodo fiscale il contribuente può scegliere se applicare alle spese di cui al capoverso 1 la deduzione delle spese effettive o la deduzione complessiva; una combinazione delle due possibilità è esclusa.

Art. 6 Abrogazione di un altro atto normativo

L’articolo in questione stabilisce che l’ordinanza del 24 agosto 1992 sui costi di immobili è abrogata e sostituita dalla presente ordinanza.

Art. 7 Entrata in vigore

L’entrata in vigore dell’ordinanza, totalmente riveduta, è prevista il 1° gennaio 2020.

7 RU 2001 1050