Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/65: Revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili · 9 pagine
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5. Attuazione
La tassazione e la riscossione dell’imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione. I Cantoni devono pertanto adeguare i loro sistemi entro l’entrata in vigore delle modifiche (cfr. al riguardo il commento al n. 6). I provvedimenti fiscali adottati dal Parlamento nel settore immobiliare rendono il diritto tributario eccessivamente complesso, determinando quindi un dispendio amministrativo supplementare e non quantificabile per le autorità cantonali di tassazione. Le disposizioni dell’ordinanza (art. 4 cpv. 5 AP-ordinanza sulle spese relative ai fondi) permetterebbero di eseguire i compiti supplementari in maniera più efficiente.
Per quanto concerne le imposte cantonali e comunali, nella LAID la relativa disposizione modificata è stata formulata, come menzionato più sopra, come norma potestativa. I Cantoni sono quindi tenuti a riprendere le novità concernenti l’imposta federale diretta anche per le imposte cantonali e comunali solo se la loro legislazione sancisce un’agevolazione fiscale per il risparmio di energia e la protezione dell’ambiente.
6. Entrata in vigore
Secondo la pianificazione del DATEC, l’entrata in vigore della revisione totale della legge federale sull’energia (LEne) è prevista il 1° gennaio 2018. Conformemente al disegno di legge, ai Cantoni sono concessi due anni di tempo dall’entrata in vigore della nuova LEne (art. 72v LAID) per trasporre i provvedimenti fiscali nelle proprie legislazioni. Le nuove disposizioni della LIFD dovranno quindi entrare in vigore il 1° gennaio 2020. Pertanto anche le modifiche della presente ordinanza saranno applicate dal 1° gennaio 2020. Di conseguenza, ai fini dell’imposta federale diretta, le agevolazioni fiscali supplementari previste con la revisione totale dell’ordinanza sui costi di immobili saranno effettive dall’anno fiscale 2020. In altre parole, gli eventuali fatti occorsi nell’anno civile 2020 che determinano una riduzione delle imposte (spese di demolizione in vista dalla costruzione di un immobile di sostituzione e/o possibilità di riporto dei costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente, comprese le spese di demolizione) devono essere fatti valere nel 2021, con la dichiarazione d’imposta relativa al 2020.