Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/65: Revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili · 9 pagine

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Dal mese di dicembre del 2016 al mese di aprile del 2017 un gruppo di lavoro misto composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni ha elaborato, sotto l’egida

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), le disposizioni d’esecuzione di base relative ai provvedimenti fiscali nel settore immobiliare.4 A seguito della necessità di un adeguamento considerevole si impone una revisione totale dell’ordinanza esistente.

2. Commento al titolo, all’ingresso e agli articoli

Titolo

Il termine «fondi» comprende i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario, le miniere e le quote di comproprietà d’un fondo (art. 655 del Codice civile [CC]5). La definizione di sostanza immobiliare ai sensi del diritto fiscale corrisponde alla definizione di fondo ai sensi del CC. Per questo motivo, sia nel titolo che nel titolo abbreviato, l’espressione «immobili» è stata sostituita da «fondi».

Ingresso

La base giuridica di rango superiore sancita nell’ingresso (art. 32 cpv. 2 LIFD) non viene modificata rispetto al vigente diritto.

Art. 1 Investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente

L’articolo 1 corrisponde agli articoli 5−7 del diritto vigente.

Cpv. 1

L’interpretazione del concetto di investimenti non subisce alcuna modifica materiale rispetto al diritto vigente.

Cpv. 2

Il trattamento fiscale delle sovvenzioni erogate dalle collettività pubbliche non subisce alcuna modifica materiale rispetto al diritto vigente.

Cpv. 3

Il secondo dei due Dipartimenti citati ha ora un altro nome: dal 1998 è denominato Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC). Il nome è stato pertanto aggiornato nel presente capoverso. Il testo sottolinea la collaborazione interdipartimentale, sotto l’egida del Dipartimento federale delle finanze (DFF), nella determinazione dei provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili. Per il resto, il tenore dell’articolo non subisce alcuna modifica rispetto al diritto vigente.

Art. 2 Spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione

Cpv. 1

Per l’interpretazione del concetto il capoverso rimanda alle attività che rientrano nelle spese di demolizione deducibili. Queste attività sono costituite dai seguenti elementi principali:

- le spese di smontaggio: queste riguardano in particolare gli impianti di riscaldamento e di

ventilazione come pure gli impianti sanitari ed elettrici;

- le spese di demolizione: queste corrispondono essenzialmente alle spese effettive della

demolizione dell’edificio esistente;

4 Oltre all’AFC, vi hanno partecipato con un rappresentante ciascuno i Cantoni AG, BE, TG, VD nonché l’Ufficio federale dell’energia (UFE), la Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK) e la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF).

5 RS 210