Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/65: Revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili · 11 pagine

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HEV Schweiz

Motivazione: l’attuazione proposta delle disposizioni legali non è praticabile e limita eccessivamente il loro ambito di applicazione.

4.2 Riserve rispetto a singole disposizioni dell’ordinanza interamente riveduta

4.2.1 Titolo e titolo breve dell’ordinanza

I Cantoni di AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VS, ZG, ZH, la CDCF, la CFS, il PLR, la Städtische Steuerkonferenz e l’UCS si sono espressi a favore del mantenimento del vigente titolo dell’ordinanza e del suo titolo breve.

Motivazione: il termine attuale e di uso corrente «costi di immobili» è da preferire poiché le spese deducibili – e pertanto anche le spese di demolizione – concernono sempre l’immobile e non il fondo. Inoltre non è consigliabile utilizzare in un’ordinanza che concretizza le disposizioni di legge termini diversi rispetto all’atto normativo di rango superiore (art. 32

cpv. 2 LIFD). I termini sarebbero da modificare soltanto se anche il diritto di rango superiore fosse adeguato di conseguenza.

4.2.2 Investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente (art. 1)

Il Cantone di GR chiede maggiore chiarezza nell’ordinanza del DFF in merito ai provvedimenti per un’utilizzazione razionale dell’energia e per l’impiego di energie rinnovabili (RS 642.116.1), al fine di effettuare una distinzione più netta tra i costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente e le comuni spese di manutenzione, non riportabili.

Secondo il pvl, l’Ingenieurbüro Energie + Umwelt, la SES, Swissolar, la VESE e il WWF Svizzera gli investimenti effettuati negli elementi di costruzione e nelle installazioni per razionalizzare il consumo di energia o far uso di energie rinnovabili devono essere sempre deducibili come spese di manutenzione. Ciò dovrebbe valere indipendentemente dall’utilizzo dell’energia generata (consumo proprio o da parte di terzi) e dalla qualifica in termini di diritti reali. La proposta di miglioramento dell’articolo 1 capoverso 1 è formulata come segue:

«Per investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente si intendono le spese sostenute per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili, indipendentemente dall’uso dell’energia da parte degli edifici situati sul fondo stesso. Tali provvedimenti riguardano l’installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi in edifici esistenti, indipendentemente dalla loro qualifica in termini di diritti reali come beni mobili, parti integranti o accessori.»

Il Cantone di SO ritiene opportuno, analogamente al vigente articolo 1, elencare le spese di manutenzione effettivamente deducibili in un articolo atto a definire lo scopo all’inizio

dell’ordinanza interamente riveduta, sebbene si tratti in parte soltanto di una ripetizione delle disposizioni di legge vigenti (art. 32 cpv. 2 LIFD).

Il PSS e l’USS chiedono di vincolare nel nuovo articolo 1 capoverso 1 la deducibilità di queste spese a determinati standard energetici:

«Per investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente si intendono le spese sostenute per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili. Tali provvedimenti riguardano l’installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di