Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/65: Revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili · 11 pagine
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quelli vecchi, in edifici esistenti, a condizione che questi rispettino già lo standard energetico minimo o che lo raggiungano grazie agli investimenti.»
4.2.3 Spese di demolizione in vista della costruzione di un immobile di sostituzione (art. 2)
La CGI, costruzionesvizzera, il CP, la FER, la SSIC, l’usam, l’USIE e l’USPI Suisse chiedono che per il risanamento del suolo contaminato sia contemplata l’agevolazione fiscale.
Motivazione: viene così creato un incentivo a prendere in considerazione un progetto per la costruzione di un immobile di sostituzione anziché mantenere un immobile su un fondo contaminato.
La CGI, costruzione svizzera, il CP, la FER, la SSIC, l’usam, l’USIE e l’USPI Suisse chiedono inoltre un approccio più generoso per quanto riguarda le spese non deducibili previste nell’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza interamente riveduta, segnatamente le spese di spostamento di terreni e di dissodamento. Queste ultime dovrebbero essere deducibili se consentono di annullare le opere di giardinaggio effettuate sul fondo.
La CGI e la FER vorrebbero l’inserimento anche nell’articolo 1, analogamente all’articolo 2 capoverso 2, di un elenco non esaustivo delle spese di demolizione deducibili.
La CATEF auspica l’inserimento esplicito nell’articolo 2 capoverso 1 delle spese per
l’eliminazione e lo smaltimento dell’amianto.
L’UCS propone di formulare una definizione delle spese di demolizione chiara ed economica dal punto di vista della tassazione, senza fornire maggiori precisazioni.
4.2.4 Immobile di sostituzione (art. 3)
I Cantoni di AR, FR, LU, SG, SH, SO, TI, UR, VD, ZH, la CDCF, la Städtische Steuerkonferenz e l’UCS chiedono di specificare che la deducibilità delle spese di demolizione è ammessa unicamente se è il contribuente stesso a realizzare l’immobile di sostituzione.
Motivazione: se le spese di demolizione non sono legate indissolubilmente alla realizzazione dell’immobile di sostituzione, esiste il rischio di agevolare fiscalmente gli speculatori, che acquistano i fondi edificati, demoliscono le case esistenti e infine rivendono i fondi non edificati traendone un profitto.
Per il Cantone di BS è invece auspicabile che l’ordinanza sui costi di immobili stabilisca chiaramente la possibilità per il contribuente che sostiene le spese di demolizione di dedurre in ogni caso tali spese, indipendentemente da chi realizza l’immobile di sostituzione.
Motivazione: in base al principio dell’imposizione secondo la capacità economica, deve avere diritto a dedurre le spese di demolizione unicamente il contribuente che le ha sostenute.
Il Cantone di SH è favorevole a una definizione più restrittiva di immobile di sostituzione.
Motivazione: una definizione più limitata riduce il margine di discrezionalità dell’autorità di tassazione così come il margine d’interpretazione dei contribuenti.
Per il Cantone di SO non vi è motivo per cui la deducibilità non sia estesa anche agli edifici ad uso commerciale e a quelli ad uso ufficio dati in locazione, che fanno parte del patrimonio privato.
Il Cantone di GR, il PLR, HEV Schweiz, la CGI, costruzionesvizzera, il CP, la FER, la SSIC, l’usam, l’USIE e l’USPI Suisse ritengono troppo restrittiva la formulazione della definizione di immobile di sostituzione, che pertanto genera una limitazione eccessiva del campo di applicazione delle disposizioni di legge.