Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/65: Revisione totale dell'ordinanza sui costi di immobili · 11 pagine
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Motivazione: dal punto di vista della pianificazione del territorio può essere del tutto ragionevole dotare di riscaldamento un edificio che ne era precedentemente sprovvisto, sullo stesso fondo. Conseguentemente si chiede di eliminare dall’articolo 3 la limitazione a
un’utilizzazione simile.
Secondo la sia, il criterio determinante per la deducibilità delle spese di demolizione deve essere il riscaldamento e non quello dell’utilizzazione simile.
Motivazione: in tal modo le spese di demolizione di un edificio riscaldato preesistente sarebbero deducibili anche se si trattasse di un edificio ad uso commerciale.
Per HEV Schweiz, costruzionesvizzera e l’USIE il periodo di tempo concesso («entro un congruo termine») deve essere sostituito con una formulazione più pratica e adeguata allo scopo della legge. Ciò è possibile suddividendo le scadenze in fasi intermedie. Una formulazione più pratica proposta per la disposizione dell’ordinanza è la seguente:
«Per immobile di sostituzione si intende una costruzione per la quale è presentata domanda di costruzione al più tardi entro un anno dal termine dei lavori di demolizione, per la quale i lavori di costruzione hanno inizio entro due anni dal ricevimento del permesso di costruzione passato in giudicato e per la quale tali lavori sono successivamente ultimati entro un congruo termine.»
La sia e l’UCS chiedono una precisazione del periodo di tempo definito per la realizzazione dell’immobile di sostituzione: l’espressione «entro un congruo termine» deve essere sostituita con l’espressione più limitativa «entro due anni».
Per il Cantone di GR è indispensabile inserire nell’ordinanza una regolamentazione più concreta e pertanto propone un termine non prolungabile di massimo due anni.
Per il Cantone di JU il periodo di tempo previsto («entro un congruo termine») è problematico dal punto di vista della parità di trattamento nell’ambito dell’imposta federale diretta. Sarebbe meglio fissare almeno un termine massimo.
4.2.5 Spese riportabili nei due periodi fiscali successivi (art. 4)
Per il Cantone di GR i capoversi 1 e 2 dell’articolo 4 non riescono a rendere più chiara la disposizione di legge e pertanto sono da eliminare.
Secondo il Cantone di GR, il Cantone di ZH e l’UCS, per le spese riportabili di cui all’articolo 4 capoverso 3 deve essere determinante il reddito imponibile e non il saldo del reddito netto. Nell’ottica di un’applicazione uniforme nei Cantoni si consiglia di fissare nell’ordinanza stessa i principi del computo.
HEV Schweiz, la CATEF, la CGI, costruzionesvizzera, la FER, la FRI e l’USIE propongono lo stralcio senza sostituzione dell’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza interamente riveduta. Motivazione: la disposizione dell’ordinanza limita l’applicabilità della deduzione complessiva. La deduzione complessiva si riferisce alle spese relative ai fondi sostenute in un periodo fiscale. Le spese riportate rappresentano invece spese effettive sostenute in un periodo fiscale precedente.
Il PLR e l’USPI Suisse chiedono che il contribuente possa dedurre le spese di manutenzione dell’immobile o mediante deduzione complessiva o sulla base delle spese effettive, indipendentemente dal fatto che la deduzione dei costi degli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente sia riportata nei periodi fiscali successivi.