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Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 9 pagine
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Recepimento e trasposizione della direttiva (UE) 2017/853. DF
Sviluppo dell’acquis di Schengen RU 2017
Allegato (art. 2 e 3 cpv. 2)
Modifica di un altro atto normativo
La legge federale del 20 giugno 19976 sulle armi è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 2bise 2ter
2bisPer caricatori ad alta capacità di colpi s’intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale che hanno una capacità di oltre:
a. 20 cartucce, nel caso delle armi da fuoco corte;
b. 10 cartucce, nel caso delle armi da fuoco portatili.
2ter
Ex cpv. 2bis
Art. 5 Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi
1Sono vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l’introduzione sul territorio svizzero e il possesso di:
a. armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente;
b. armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali;
c. armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale:
– armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 cartucce senza ricaricare, se sono dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi secondo l’articolo 4 capoverso 2bislettera a,
– armi da fuoco portatili che consentono di sparare più di 11 cartucce senza ricaricare, se sono dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi secondo l’articolo 4 capoverso 2bislettera b;
d. armi da fuoco portatili semiautomatiche che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm tramite un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio;
e. armi da fuoco che simulano oggetti d’uso corrente, nonché loro parti essenziali;
f. lanciagranate secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera c.
2Sono vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l’introduzione sul territorio svizzero di: