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Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 9 pagine

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Recepimento e trasposizione della direttiva (UE) 2017/853. DF

Sviluppo dell’acquis di Schengen RU 2017

Art. 16a Legittimazione al possesso

È legittimato al possesso di munizioni, elementi di munizioni e caricatori ad alta capacità di colpi chi ha acquistato legalmente gli oggetti.

Art. 18a cpv. 1

1I fabbricanti di armi da fuoco, di loro parti essenziali o di loro accessori devono contrassegnare singolarmente e distintamente tali oggetti ai fini della loro identificazione e tracciabilità.

Art. 19 Fabbricazione e modifica a titolo non professionale

1È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare a titolo non professionale oggetti in armi soggette a divieto secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 2.

2La modifica a titolo non professionale di oggetti in armi da fuoco diverse dalle armi da fuoco o dalle parti essenziali di armi contemplate dall’articolo 5 capoverso 1 è soggetta ad autorizzazione. Gli articoli 8, 9, 9b capoverso 3, 9c, 10, 11 capoversi 3 e 5 nonché l’articolo 12 si applicano per analogia.

3°I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale fissa dettagliatamente le condizioni.

4°È permessa la ricarica di munizioni per uso proprio.

Art. 21, rubrica, nonché cpv. 1, 1bise 1ter

Contabilità e obbligo di comunicazione

1I titolari di una patente di commercio di armi tengono la contabilità relativa a fabbricazione, modifica, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, caricatori ad alta capacità di colpi, munizioni e polvere da sparo, nonché a riparazioni effettuate per ristabilire il corretto funzionamento di armi da fuoco.

1bisEssi sono tenuti a comunicare entro 10 giorni, per via elettronica, all’autorità cantonale competente per la gestione del sistema d’informazione (art. 32a cpv. 2) gli acquisti, le vendite od ogni altro commercio con acquirenti in Svizzera.

1terI Cantoni designano un’autorità incaricata di ricevere le segnalazioni di transazioni sospette relative a munizioni o elementi di munizioni trasmesse dai titolari di una patente di commercio di armi.

Titolo prima dell’art. 28b

Sezione 1: Autorizzazioni eccezionali