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Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 9 pagine
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Recepimento e trasposizione della direttiva (UE) 2017/853. DF
Sviluppo dell’acquis di Schengen RU 2017
Art. 28b Armi bianche e accessori di armi
1Autorizzazioni eccezionali per l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l’introduzione sul territorio svizzero di oggetti secondo l’articolo 5 capoverso 2 possono essere rilasciate soltanto se:
a. vi sono motivi validi;
b. non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2; e
c. le condizioni specifiche previste dalla legge sono adempite.
2Per motivi validi s’intendono segnatamente:
a. le esigenze professionali;
b. l’utilizzo per scopi industriali;
c. la compensazione di menomazioni fisiche;
d. il collezionismo.
Art. 28c Armi da fuoco nonché parti essenziali e costruite appositamente
1Autorizzazioni eccezionali per l’alienazione, l’acquisto, il possesso, la mediazione per destinatari in Svizzera e l’introduzione sul territorio svizzero di oggetti secondo l’articolo 5 capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se:
a. vi sono motivi validi;
b. non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2; e
c. le condizioni specifiche previste dalla legge sono adempite.
2Per motivi validi s’intendono segnatamente:
a. le esigenze professionali, concernenti in particolare l’adempimento di compiti di protezione (protezione di infrastrutture sensibili, trasporti di valori o persone);
b. il tiro sportivo;
c. il collezionismo;
d. le esigenze di difesa nazionale; o
e. i fini d’istruzione, culturali e storici nonché di ricerca.
3Autorizzazioni eccezionali per il tiro secondo l’articolo 5 capoversi 3 e 4 possono essere rilasciate se non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 e la sicurezza è garantita da misure appropriate.
Art. 28d Condizioni specifiche per i tiratori sportivi
1Il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai fini del tiro sportivo è limitato alle armi da fuoco e alle parti essenziali di armi secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c nonché alle parti appositamente costruite e agli accessori di armi effettivamente necessari per il tiro sportivo.