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Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 9 pagine

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Recepimento e trasposizione della direttiva (UE) 2017/853. DF

Sviluppo dell’acquis di Schengen RU 2017

Art. 28b Armi bianche e accessori di armi

1Autorizzazioni eccezionali per l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l’introduzione sul territorio svizzero di oggetti secondo l’articolo 5 capoverso 2 possono essere rilasciate soltanto se:

a. vi sono motivi validi;

b. non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2; e

c. le condizioni specifiche previste dalla legge sono adempite.

2Per motivi validi s’intendono segnatamente:

a. le esigenze professionali;

b. l’utilizzo per scopi industriali;

c. la compensazione di menomazioni fisiche;

d. il collezionismo.

Art. 28c Armi da fuoco nonché parti essenziali e costruite appositamente

1Autorizzazioni eccezionali per l’alienazione, l’acquisto, il possesso, la mediazione per destinatari in Svizzera e l’introduzione sul territorio svizzero di oggetti secondo l’articolo 5 capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se:

a. vi sono motivi validi;

b. non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2; e

c. le condizioni specifiche previste dalla legge sono adempite.

2Per motivi validi s’intendono segnatamente:

a. le esigenze professionali, concernenti in particolare l’adempimento di compiti di protezione (protezione di infrastrutture sensibili, trasporti di valori o persone);

b. il tiro sportivo;

c. il collezionismo;

d. le esigenze di difesa nazionale; o

e. i fini d’istruzione, culturali e storici nonché di ricerca.

3Autorizzazioni eccezionali per il tiro secondo l’articolo 5 capoversi 3 e 4 possono essere rilasciate se non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 e la sicurezza è garantita da misure appropriate.

Art. 28d Condizioni specifiche per i tiratori sportivi

1Il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai fini del tiro sportivo è limitato alle armi da fuoco e alle parti essenziali di armi secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere b e c nonché alle parti appositamente costruite e agli accessori di armi effettivamente necessari per il tiro sportivo.