Progetto
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Recepimento e trasposizione della direttiva (UE) 2017/853. DF
Sviluppo dell’acquis di Schengen RU 2017
2Le autorizzazioni eccezionali possono essere rilasciate soltanto a:
a. membri di una società di tiro;
b. persone che dimostrano all’autorità cantonale competente in altro modo di utilizzare con regolarità la loro arma da fuoco per il tiro sportivo.
3La prova dell’appartenenza a una società di tiro o della pratica regolare del tiro sportivo ai sensi del capoverso 2 deve essere fornita nuovamente all’autorità cantonale competente dopo cinque e dieci anni.
4I capoversi 2 e 3 non si applicano alla cessione in proprietà dell’arma d’ordinanza in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.
Art. 28e Condizioni specifiche per collezionisti e musei
1Autorizzazioni eccezionali ai fini del collezionismo possono essere rilasciate soltanto se le persone o le istituzioni interessate dimostrano di aver adottato misure appropriate per garantire la custodia in sicurezza della collezione (art. 26).
2Collezionisti e musei devono:
a. illustrare lo scopo che perseguono con la loro collezione;
b. tenere una lista di tutte le armi da fuoco secondo l’articolo 5 capoverso 1 in loro possesso e mantenerla costantemente aggiornata;
c. essere in grado in ogni momento di presentare la lista e le rispettive autorizzazioni eccezionali alle autorità che ne abbiano fatto richiesta.
Titolo prima dell’art. 29
Sezione 2: Controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti
Art. 31 cpv. 1 lett. f, 2–2tere 3 lett. c
1L’autorità competente procede al sequestro di:
f. caricatori ad alta capacità di colpi (art. 4 cpv. 2bis) e dell’arma da fuoco corrispondente in possesso di persone non legittimate all’acquisto o al possesso.
2Se sequestra armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, caricatori ad alta capacità di colpi (art. 4 cpv. 2bis) e l’arma da fuoco corrispondente, munizioni o elementi di munizioni, nonché oggetti pericolosi a una persona che non ne è il legittimo proprietario, l’autorità competente li restituisce al legittimo proprietario qualora non sussista un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2.
2bisSe l’autorità competente sequestra armi da fuoco secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettere b–d che non sono registrate nel sistema d’informazione cantonale sull’acquisto di armi da fuoco di cui all’articolo 32a capoverso 2 o il cui legittimo possesso ai sensi dell’articolo 42b non è stato confermato, il possessore deve inoltra-