Progetto
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto
Recepimento e trasposizione della direttiva (UE) 2017/853. DF
Sviluppo dell’acquis di Schengen RU 2017
a. coltelli e pugnali secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c;
b. dispositivi contundenti e da lancio secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento;
c. dispositivi che producono un elettrochoc secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera e;
d. accessori di armi.
3È vietato sparare con:
a. armi da fuoco per il tiro a raffica;
b. ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente.
4È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori degli impianti di tiro autorizzati o al di fuori di piazze di tiro.
5Sono consentiti il tiro in luoghi non accessibili al pubblico e protetti nonché il tiro venatorio.
6I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai capoversi 1–4.
7L’Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d’introduzione sul territorio svizzero.
Art. 11 cpv. 2 lett. d e 3
2°Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:
d. tipo e numero del documento ufficiale di legittimazione dell’acquirente dell’arma o della parte essenziale di arma ovvero, se sono alienate armi da fuoco, copia del documento di legittimazione;
3°Chiunque aliena un’arma da fuoco ai sensi dell’articolo 10 capoversi 1 e 2 deve inviare, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, una copia del contratto al servizio di comunicazione (art. 31b). I Cantoni possono prevedere altre forme appropriate di comunicazione.
Titolo prima dell’art. 15
Capitolo 3: Acquisto e possesso di munizioni, elementi di munizioni e caricatori ad alta capacità di colpi
Art. 15, rubrica e cpv. 1
Acquisto di munizioni, elementi di munizioni e caricatori ad alta capacità di colpi
1Le munizioni, gli elementi di munizioni e i caricatori ad alta capacità di colpi (art. 4 cpv. 2bis) possono essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all’acquisto dell’arma corrispondente.