Progetto

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 9 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Recepimento e trasposizione della direttiva (UE) 2017/853. DF

Sviluppo dell’acquis di Schengen RU 2017

a. coltelli e pugnali secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c;

b. dispositivi contundenti e da lancio secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento;

c. dispositivi che producono un elettrochoc secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera e;

d. accessori di armi.

3È vietato sparare con:

a. armi da fuoco per il tiro a raffica;

b. ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente.

4È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori degli impianti di tiro autorizzati o al di fuori di piazze di tiro.

5Sono consentiti il tiro in luoghi non accessibili al pubblico e protetti nonché il tiro venatorio.

6I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai capoversi 1–4.

7L’Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d’introduzione sul territorio svizzero.

Art. 11 cpv. 2 lett. d e 3

2°Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:

d. tipo e numero del documento ufficiale di legittimazione dell’acquirente dell’arma o della parte essenziale di arma ovvero, se sono alienate armi da fuoco, copia del documento di legittimazione;

3°Chiunque aliena un’arma da fuoco ai sensi dell’articolo 10 capoversi 1 e 2 deve inviare, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, una copia del contratto al servizio di comunicazione (art. 31b). I Cantoni possono prevedere altre forme appropriate di comunicazione.

Titolo prima dell’art. 15

Capitolo 3: Acquisto e possesso di munizioni, elementi di munizioni e caricatori ad alta capacità di colpi

Art. 15, rubrica e cpv. 1

Acquisto di munizioni, elementi di munizioni e caricatori ad alta capacità di colpi

1Le munizioni, gli elementi di munizioni e i caricatori ad alta capacità di colpi (art. 4 cpv. 2bis) possono essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all’acquisto dell’arma corrispondente.