Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi
quindi tenute a mettere in conto una diminuzione delle proprie risorse (contributi), pur dovendo continuare a svolgere il proprio compito di offrire l’attività di tiro obbligatorio. Anche l’UDC Neuchâtel si pronuncia analogamente.
Anche il PPD asserisce che non si possa accettare che tradizioni svizzere come quella del tiro siano inutilmente soggette a limitazioni.
L’ASA è a sua volta contraria allo spostamento delle armi semiautomatiche in questione nella categoria delle armi vietate. In particolare le armi d’ordinanza acquisite dall’amministrazione militare dovrebbero essere soggette anche in futuro al «normale» obbligo del permesso d’acquisto.
Anche LEWAS suggerisce di mantenere almeno l’eccezione di cui al vigente articolo 5 capoverso 6 LArm per le ex armi d’ordinanza. Questa scelta si può motivare adducendo che la modifica apportata dallo Stato trasformando tali armi in armi da fuoco semiautomatiche sarà attuata e controllata in modo tale da rendere le armi così modificate funzionalmente equivalenti ad armi semiautomatiche all’origine.
Anche i Cantoni di Neuchâtel, Ticino e Vaud ritengono che l’articolo 5 capoverso 6 andrebbe mantenuto ai fini di preservare le tradizioni legate all’arma d’ordinanza svizzera (Ticino) o perché la soppressione dell’eccezione causerebbe molti problemi a seguito dell’elevato numero di armi di questo tipo (Neuchâtel, Vaud).
I Cantoni di Ginevra e Giura criticano l’inserimento nella categoria delle armi vietate considerato che si tratta di armi estremamente comuni e difficilmente si potrebbero negare autorizzazioni eccezionali in virtù della nuova normativa. Si registrerebbe pertanto il rilascio di un gran numero di autorizzazioni di questo genere, che quindi perderebbero il loro carattere eccezionale.
Distinzione tra le categorie in base alla capacità del caricatore
L’FST, Pro Tell, LEWAS e diversi Cantoni criticano che la distinzione tra armi soggette all’obbligo di permesso d’acquisto e armi soggette all’obbligo di autorizzazione eccezionale sarà effettuata anche in base alla capienza del caricatore.
Al riguardo sostengono innanzitutto che ciò non comporterà maggiore sicurezza. Pro Tell sostiene che il divieto di caricatori ad alta capacità di colpi non è idoneo a contrastare il terrorismo o altri tipi di abuso delle armi. Ciò vale anche nel caso in cui si possa davvero limitare con efficacia la disponibilità di tali caricatori. Uno studio compiuto negli USA sulla dinamica degli attacchi compiuti da folli omicidi con armi semiautomatiche indica che la capienza del caricatore non è rilevante in relazione al numero di vittime causate.
Anche il Cantone di Turgovia osserva che la pericolosità di un’arma non si definisce in base alla capienza del caricatore, ma al calibro e al tipo di munizione e all’eventuale funzione di tiro a raffica. Non ha dunque alcun senso classificare i caricatori. Vari altri Cantoni si pronunciano analogamente: la definizione della capienza del caricatore non ha senso (Argovia). Il