Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi

3.2.2 Articolo 4 (Definizioni)

Precisazione ulteriore delle definizioni di «arma da fuoco corta» e «arma da fuoco portatile»

L’FST osserva che una parte sostanziale delle disposizioni modificate si basa sulla distinzione tra armi da fuoco corte e armi da fuoco portatili. Questa distinzione potrebbe essere determinante al fine di stabilire se un possessore di armi possegga un’arma proibita o semplicemente un’arma soggetta all’obbligo di autorizzazione. Tuttavia, non esiste alcuna definizione vincolante di queste nozioni. Ciò crea notevoli problemi in sede di attuazione. Ad esempio non è chiaro cosa fare in caso di armi che, a seguito dell’applicazione di una calciatura apposita, possono appartenere sia alla categoria delle armi da fuoco portatili che a quella delle armi da fuoco corte.

Anche i Cantoni di Appenzello Esterno, Grigioni e Turgovia, oltre al PVL e all’Unione delle città svizzere, si dicono favorevoli alla precisazione delle nozioni di «arma da fuoco portatile» e «arma da fuoco corta». Il Cantone di Appenzello Esterno propone di precisare che le armi da fuoco con appoggio sulla spalla sono armi da fuoco portatili.

Secondo il Cantone di Soletta, i termini «arma da fuoco portatile» e «arma da fuoco corta» devono essere definiti almeno nei documenti complementari.

Definizione di «caricatore ad alta capacità di colpi» (art. 4 cpv. 2bis)

L’ASA osserva che ci sono armi che andrebbero classificate come armi da fuoco portatili, ma che sono dotate di calibro e caricatore da armi da fuoco corte. È anche possibile che un’arma da fuoco corta abbia il calibro di un’arma da fuoco portatile. I caricatori andrebbero quindi distinti in base al calibro (anziché in base al tipo di arma impiegata). Devono essere definiti caricatori ad alta capacità di colpi quelli contenenti più di 20 «cartucce da arma da fuoco corta» o più di 10 «cartucce da arma da fuoco portatile».

LEWAS si associa a questa proposta. La distinzione per tipo di cartuccia rispetta molto meglio il principio della certezza del diritto.

Pro Tell segnala che il termine tedesco per caricatore «Ladevorrichtung» è un «europeismo», oltretutto impreciso. In Svizzera ricorre più frequentemente la nozione «Magazin». Anche l’articolo 51 capoverso 2 dell’ordinanza del 2 luglio 20086 sulle armi (OArm) parla di «Magazin». Lo stesso dicasi per il termine francese «chargeur» utilizzato nell’avamprogetto (in luogo di «magasin»).

Circa la critica di fondo alla distinzione tra le categorie in base alla capienza del caricatore, si veda il n. 3.2.1.

6 RS 514.541