Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi
3.2.3 Articolo 5 (Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi)
Divieto di possedere armi da fuoco della categoria A (art. 5 cpv. 1 [frase introduttiva])
L’ASA segnala che finora erano vietati l’alienazione, l’acquisto, la mediazione e l’importazione di armi da fuoco della categoria A. In futuro ne sarà vietato anche il possesso. Questa norma andrebbe tralasciata.
Delimitazione delle armi da fuoco della categoria A7 (art. 5 cpv. 1 lett. c)
Pro Tell sostiene che la clausola di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera c è fuorviante e non soddisfa assolutamente il requisito di chiarezza della base legale. Pro Tell motiva tale parere così: la clausola può essere interpretata in modo da far ricadere nel divieto tutte le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale dotabili di caricatore ad alta capacità di colpi. In tal caso verrebbe di fatto vietata qualsiasi comune arma da fuoco semiautomatica. Stando a quanto riportato nel rapporto esplicativo, però, il divieto si applicherebbe solo alle armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale effettivamente equipaggiate con un caricatore ad alta capacità di colpi. Ma una tale interpretazione è difficilmente sostenibile e in pratica comporterebbe solo incertezza e disparità di trattamento.
Anche LEWAS sostiene che la disposizione può essere interpretata in modo da far ricadere nel divieto tutte le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale dotabili di caricatore ad alta capacità di colpi. La disposizione dovrebbe essere formulata in modo da far rientrare nella categoria A7 solo le armi da fuoco nelle quali è effettivamente impiegato un caricatore ad alta capacità di colpi. Anche l’ASA si pronuncia a favore del parere secondo cui solo un caricatore ad alta capacità installato fa rientrare l’arma da fuoco nella categoria A7.
Circa la critica di fondo alla distinzione tra le categorie in base alla capienza del caricatore, si veda il n. 3.2.1.
Delimitazione delle armi da fuoco della categoria A8 (art. 5 cpv. 1 lett. d)
L’FST, Pro Tell, LEWAS e l’UDC segnalano che ai sensi della direttiva UE sulle armi modificata rientrerebbero nella categoria A8 solo le armi da fuoco lunghe semiautomatiche che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità. La formula «senza perdere funzionalità» non è stata recepita nell’articolo 5 capoverso 1 lettera d dell’avamprogetto. In questo modo, sostiene l’FST, qualsiasi arma semiautomatica la cui canna può essere sostituita o tolta senza l’ausilio di attrezzi diventerebbe un’arma vietata.
Analogamente si pronuncia l’ASA. Molte armi si possono smontare senza attrezzi. Con l’attuale formulazione dell’articolo 5 capoverso 1 lettera d dell’avamprogetto, persino alcune armi tra quelle ammesse per la caccia ricadrebbero nella categoria A. Anche l’UDC segnala possibili conseguenze per i cacciatori.