Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi

LEWAS constata inoltre che la direttiva UE sulle armi si limita alle armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate. Ma osserva che la riduzione della lunghezza di un’arma da fuoco portatile creata partendo da un’arma da fuoco corta mediante l’aggiunta successiva di un calcio, è consentito. L’avamprogetto non contempla questa limitazione. Ciò porterebbe alla situazione paradossale per cui è possibile applicare a una pistola un calcio, ma poi non è più consentito toglierlo.

Circa la critica di fondo alla nuova classificazione delle armi dalla lunghezza riducibile, si veda il n. 3.2.1.

Autorizzazione di eccezioni da parte dei Cantoni (art. 5 cpv. 6):

L’FST critica il fatto che, secondo il vigente testo di legge e l’avamprogetto, i Cantoni «possono» rilasciare autorizzazioni eccezionali. Ciò comporta differenti interpretazioni tra i Cantoni. Dato che in futuro molte più armi rispetto a oggi saranno soggette all’obbligo di autorizzazione eccezionale, questa vaga formulazione non è più sufficiente.

Anche l’ASA si pronuncia in tal senso. Finora i Cantoni erano tenuti a rilasciare un permesso d’acquisto di armi se erano soddisfatte le relative condizioni. È inaccettabile che i Cantoni possano solamente rilasciare un’autorizzazione eccezionale per le armi in futuro vietate. L’ASA propone pertanto di formulare l’articolo 5 capoverso 6 come segue: «I Cantoni autorizzano eccezioni ai capoversi 1–4 se sono soddisfatte le pertinenti condizioni».

Anche LEWAS si pronuncia in tal senso.

3.2.4 Articolo 11 (Contratto scritto)

L’ASA ritiene condivisibile l’istanza riguardante la copia del documento. È però importante che sia richiesta, in caso di alienazione di armi da fuoco, solo la copia del documento e che questo non debba più essere riportato sul contratto.

Il Cantone dei Grigioni sostiene che nel contratto devono essere riportati tipo e numero del documento ufficiale. Con la verifica del documento il servizio competente controlla automaticamente le generalità. Allegare una copia del documento al contratto è quindi considerato superfluo e privo di senso. Per esperienza le copie di documenti ufficiali sono spesso illeggibili e quindi inutilizzabili.

Il Cantone Ticino osserva che nella versione italiana dell’articolo 11 capoverso 2 lettera d il termine «ovvero» dev’essere sostituito con «oppure».