Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/74: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi; (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 84 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione sulla direttiva sulle armi
sentare lo stesso numero di controllo. Diversamente non si capirebbe qual è l’effettivo numero di controllo dell’arma, il che comporterebbe errori di registrazione e nei documenti, nonché nella segnalazione di armi. Anche i Cantoni di Appenzello Esterno e dei Grigioni esprimono un punto di vista analogo.
Anche il Cantone di Ginevra dichiara che una proliferazione di numeri porterebbe confusione.
Il PS sostiene che nella LArm andrebbero inserite anche norme riguardanti la durevolezza del contrassegno.
L’ASA invita a lasciare nel testo della legge la restrizione secondo cui nelle armi da fuoco assemblate è sufficiente il contrassegno di una parte essenziale. Diversamente si causerebbero eccessivi contrassegni in caratteri minuti, poiché dovrebbero essere contrassegnati persino i pulsanti di chiusura. Inoltre, per ragioni tecniche legate alla produzione, molti fabbricanti non contrassegnerebbero tutte le parti principali con lo stesso numero. Quindi alla vendita di un’arma il venditore e la competente autorità dovrebbero registrare almeno tre numeri, il che comporterebbe ingenti oneri amministrativi e l’aumento della percentuale di errori.
Anche LEWAS ritiene che questa restrizione andrebbe mantenuta. In ogni caso la direttiva UE sulle armi modificata specifica che devono essere muniti di marcatura «le armi da fuoco o i componenti essenziali». Nell’interpretazione di LEWAS siamo dunque in presenza di un’alternativa.
3.2.7 Articolo 21 (Contabilità e obbligo di comunicazione)
Considerazioni generali
Il PS afferma che, in base alla direttiva UE sulle armi modificata, gli intermediari vanno assoggettati alle stesse norme previste per i commercianti. A quest’aspetto andrebbe attribuita massima importanza, soprattutto in considerazione del commercio elettronico. La norma deve pertanto essere integrata in tal senso.
Contabilità per caricatori ad alta capacità di colpi (art. 21 cpv. 1)
L’ASA sostiene che vi sono in circolazione caricatori ad alta capacità di colpi in gran quantità (cfr. le osservazioni concernenti l’art. 15 cpv. 1). Poiché né questi caricatori né quelli nuovi in commercio dispongono di un numero individuale, un controllo di questi componenti d’arma è escluso. Non avrebbe alcun senso addossare ai titolari di una patente di commercio di armi e agli uffici cantonali delle armi questa mansione amministrativa supplementare.