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Consultazione 2017/77: Pachetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018 · 10 pagine
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Allegato 1.1 (art. 1 e 5)
2 Determinazione dei quantitativi soglia
21 Sostanze o preparati
1Per le sostanze e i preparati che figurano nella tabella del numero 3 valgono i quantitativi soglia ivi fissati.
2Per le altre sostanze o preparati il detentore determina i quantitativi soglia sulla base dei criteri fissati nel numero 4 secondo l’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/20082 e dei criteri fissati nel numero 5 per le sostanze e i preparati ad alta attività. È applicabile il minore dei quantitativi soglia così determinati.
3Il detentore non è tenuto a determinare il quantitativo soglia secondo un criterio o per un settore, se riesce a dimostrare in modo credibile che i dati possono essere acquisiti soltanto con un impegno sproporzionato.
2 Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, GU L 353 del 31.12.2008, p. 1; modificato l’ultima volta dal regolamento (UE) n. 1179/2016, GU L 195 del 20.7.2016, p. 11.